La misura del contributo

Per gli aventi diritto che avevano presentato l’istanza al precedente contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, l’ammontare del nuovo contributo è pari all’importo per il quale era stato disposto il mandato di pagamento, al netto dell’eventuale importo restituito con modello F24 o stornato dalla banca, e moltiplicato per una delle seguenti percentuali:

  • 50%
  • 100%
  • 150%
  • 200%
  • 400%.

La percentuale fissata per ogni codice Ateco è contenuta nell’allegato 1 al decreto “Ristori” (come modificato dal decreto “Ristori bis”) e nell’allegato 1 al decreto “Ristori quater”.

Per gli aventi diritto che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo a fondo perduto, l’ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive.

Nella prima fase, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:

  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro.

Se inferiore, il risultato viene ricondotto ad un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per quanto riguarda i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 è un valore pari a zero o positivo, la base di calcolo è pari all’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nella seconda fase, il risultato del calcolo della prima fase viene moltiplicato per una delle seguenti percentuali, previste per i singoli codici Ateco nell’allegato 1 al decreto “Ristori” (come modificato dal decreto “Ristori bis”) e nell’allegato 1 al decreto “Ristori quater”:

  • 50%
  • 100%
  • 150%
  • 200%
  • 400%.