Menu della sezione Lavoratori impatriati
- Informazioni
- Che cos'è
- Come fruire dei benefici
- Normativa e prassi
Lavoratori impatriati - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2024
Attenzione: Il regime di tassazione agevolata per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 è stato abrogato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023.
Il regime descritto in questa pagina informativa si applica solo nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 oppure, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.
Il nuovo regime previsto per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta 2024 è illustrato nella scheda Lavoratori impatriati – nuovo regime (D.lgs n. 209/2023).
È un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015).
E' applicabile quando sussistono due presupposti:
- il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni
- l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
I benefici si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.
La legge di bilancio 2021 ha esteso a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, al 31 dicembre 2019, beneficia del regime per i “lavoratori impatriati”, la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per cinque periodi d’imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% - a seconda dei requisiti posseduti - dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione. La misura non si applica agli sportivi professionisti.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 ha stabilito che l’opzione per fruire della proroga del regime agevolato è effettuata mediante il versamento, senza possibilità di compensazione, con il modello F24 dell’importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente.
I soggetti per cui l’ultimo anno di fruizione del regime per “i lavoratori impatriati” è stato il 2020, effettuano il versamento entro il 30 agosto 2021.
Gli altri soggetti effettuano il versamento entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione del regime per “i lavoratori impatriati”.
Effettuato il versamento, i lavoratori dipendenti chiedono al datore di lavoro di fruire dell’agevolazione mediante un’apposita richiesta scritta.
Il trattamento agevolato spetta anche per i redditi d’impresa prodotti dai lavoratori impatriati che avviano l’attività in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Fanno eccezione gli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato sempre nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.
Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.