Menu della sezione Lavoratori rimpatriati
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Lavoratori rimpatriati - Che cos'è
È un regime di tassazione agevolata temporaneo riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015).
Nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento di residenza in Italia e nei successivi 4, il loro reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% dell’ammontare. A tal fine, devono sussistere le seguenti condizioni (per i lavoratori autonomi, sono richieste solo le prime due):
- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e s’impegnano a permanere nel territorio dello Stato per almeno 2 anni
- l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano
- l’attività lavorativa è svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
- i lavoratori rivestono ruoli direttivi o sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Il regime agevolato si applica anche ai soggetti di cui al successivo comma 2 dell’articolo del Dlgs n. 147/2015, vale a dire:
- cittadini UE destinatari del previgente regime per incentivare il rientro dei lavoratori (legge n. 238/2010)
- cittadini di Stati non UE, con i quali è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.
Attenzione
dal 2020, come previsto dall’articolo 5 del Dl n. 34/2019 (“decreto crescita”), la disciplina subirà significative modifiche, che riguarderanno quanti trasferiranno la residenza in Italia a partire dall’anno prossimo. In particolare:
- affinché il regime di favore sia applicabile, sarà sufficiente che i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a risiedere nel territorio dello Stato per almeno due anni, e che l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio italiano
- la percentuale di riduzione dell’imponibile sarà incrementata dal 50 al 70% ovvero al 90% per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia (fanno eccezione gli sportivi professionisti, il cui reddito sarà detassato sempre nella misura del 50%)
- il trattamento agevolato spetterà anche per i redditi d’impresa prodotti dai lavoratori impatriati che avviano l’attività a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020
- i benefici fiscali saranno estesi per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che saranno diventati proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorreranno a formare l’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10%, in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico (fanno eccezione gli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato sempre nella misura del 50%)
- potranno accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal 2020, purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia, abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi
- per accedere al regime agevolato, gli sportivi professionisti dovranno versare un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.