Menu della sezione Monitoraggio fiscale - Richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti a esse collegate e sull’identità dei relativi titolari (articolo 2 del decreto legge n. 167/1990)
Monitoraggio fiscale - Richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti a esse collegate e sull’identità dei relativi titolari (articolo 2 del decreto legge n. 167/1990) - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 29 luglio 2022
Attenzione: l’ articolo 1 del decreto legge n. 73 del 2022 ha apportato delle modifiche agli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale Le modifiche abbassano la soglia di segnalazione a 5.000 Euro ed eliminano le cosiddette frazionate. La novità è riferita a partire dai dati del 2021 che devono essere comunicati entro fine ottobre (articolo 1 del decreto legge n. 167del 1990 - Comunicazione dati dei trasferimenti da e verso l’estero). La stessa novità riguarda tutte le richieste del Monitoraggio fiscale relativo alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti a esse collegate e sull’identità dei relativi titolari (articolo 2 del decreto legge n. 167del 1990). L’Agenzia ha avviato l’aggiornamento dei rispettivi provvedimenti al fine di recepire quanto disposto nel dettato normativo.
L’articolo 2 del decreto legge 167 del 1990 prevede che l’unità speciale costituita ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del DL, n.78/2009 (attualmente Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali presso la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate) e i reparti speciali della Guardia di Finanza (articolo 6, comma 2 del regolamento di cui al dpr. n. 34/1999) possono richiedere agli intermediari finanziari come individuati dalla normativa Antiriciclaggio (articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero di importo pari o superiore a euro 15.000 oltre a, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, l’identità dei titolari effettivi dei medesimi rapporti e operazioni.