Risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica

Ultimo aggiornamento:  18 marzo 2024

Attraverso l’istituto dell’interpello (articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212) e della consulenza giuridica esterna (circolare n. 42/E del 5 agosto 2011) i contribuenti possono chiedere all’Agenzia delle entrate di pronunciarsi in relazione all’interpretazione di norme tributarie.

La presente sezione contiene le risposte fornite a partire dal 1° settembre 2018 dagli uffici centrali dell’Agenzia delle entrate alle istanze di interpello e di consulenza giuridica ammissibili (provvedimento del 7 agosto 2018 - pdf).

Le riposte pubblicate si riferiscono alle istanze:

Nei casi in cui la risposta integrale alle istanze possa recare pregiudizio concreto a un interesse pubblico o privato, saranno pubblicati soltanto i principi di diritto delle risposte fornite dall’Agenzia (paragrafo 1.3 del provvedimento del 7 agosto 2018 - pdf)

Con riferimento all’interpello è opportuno ricordare che l’istanza:

  • è presentata secondo le modalità indicate nella seguente pagina
  • riguardante i tributi erariali deve essere inviata alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, anche mediante l’utilizzo della PEC. Fanno eccezione i soggetti non residenti, le società di grandi dimensioni, le Amministrazioni centrali dello Stato e gli enti pubblici a rilevanza nazionale che possono rivolgersi direttamente alla Divisione Contribuenti
  • se presentata da un professionista, affinché sia ritenuta ammissibile, è necessario che nella stessa siano riportati espressamente i dati identificativi del contribuente che pone in essere il comportamento dal quale traggono origine le questioni interpretative prospettate.