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Regime forfetario
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Semplificazioni e adempimenti
L’adozione del regime forfetario comporta una serie di semplificazioni ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette.
Semplificazioni ai fini Iva
I contribuenti che applicano il regime forfetario
- non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti
- sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale
- non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti
- non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica. Tuttavia, a favore dei contribuenti che, pur essendo in regime forfetario, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, è previsto un regime premiale: il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno, ossia a quattro anni anziché gli ordinari cinque.
Restano invece soggetti agli obblighi di
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
- certificazione dei corrispettivi
- integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione
- emettere e ricevere fatture elettroniche per le operazioni nazionali ed effettuare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro) in caso effettuino tali ultime operazioni.
Semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi
I contribuenti in regime forfetario
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie
- sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
- non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi
- non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.
Attenzione:: con riferimento agli obblighi specifici a carico di chi effettua operazioni, attive e passive, con soggetti non residenti, si rinvia al paragrafo 4.1.2 della circolare n. 10/2016.