Menu della sezione Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
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Regole generali per persone fisiche - Residenza fiscale
Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2024
Residenza fiscale
È residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi chi, per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni l’anno, 184 in quelli bisestili), soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
- ha la propria dimora abituale in Italia
- ha il domicilio, da intendersi come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le proprie relazioni personali e familiari, in Italia
- è fisicamente presente in Italia, tenuto conto anche delle frazioni di giorno
- è iscritto nell’Anagrafe della popolazione residente, a meno che non sia in grado di dimostrare che tale iscrizione non corrisponde a una residenza effettiva nel territorio dello Stato.
Sono, inoltre, considerati residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Alcune convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito stipulate dall’Italia, recano una disposizione che prevede espressamente il frazionamento dell’anno d’imposta in caso di trasferimento del domicilio da uno Stato all’altro nel corso dell’anno (cosiddetta split year clause).
In particolare, contengono tale disposizione:
- la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943 (cfr. articolo 4, par. 4)
- la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989 e ratificata con legge 24 novembre 1992, n. 459 (cfr. il paragrafo 3 del Protocollo alla citata Convenzione);
- la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma e Città di Panama il 30 dicembre 2010 e ratificata con legge 3 novembre 2016, n. 208, (cfr. il par. 1 del Protocollo aggiuntivo alla citata Convenzione).
Le menzionate Convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono la disposizione sullo split year come criterio per risolvere i casi di doppia residenza, ossia le fattispecie in cui una persona fisica è considerata allo stesso tempo residente in Italia (in base alla normativa italiana) e in uno dei citati Paesi (in base alla rispettiva normativa interna).