Menu della sezione Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Risposte alle domande più frequenti

Domanda

Si chiede se i nuovi termini di versamento della seconda e terza rata (31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023) delle somme dovute ai fini del ravvedimento speciale di cui al comma 174 dell’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito legge di Bilancio 2023) si applichino anche alle regolarizzazioni rispetto alle quali il versamento della prima rata è stato già eseguito prima del 31 marzo 2023, e per le quali, secondo la previsione normativa in vigore al momento della definizione, il versamento della seconda e terza rata andava eseguito rispettivamente entro il 30 giugno 2023 e il 30 di settembre 2023.

Risposta

L’articolo 1, commi da 174 a 178 della legge di Bilancio 2023 disciplina il c.d. “ravvedimento speciale”, stabilendo che, «con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti». L’articolo 19 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha modificato, tra l’altro, il citato comma 174:

  • posticipando dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine del versamento unico, o della prima delle otto rate dovute ai fini del perfezionamento della definizione in parola;
  • rimodulando i termini di versamento delle successive due rate fissate ora, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023;
  • stabilendo nel 20 dicembre 2024 il termine ultimo di pagamento rateale (si rammenta, in questo senso, che dalla quarta alla ottava rata le scadenze sono ora rispettivamente fissate al 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024).

 

I termini di versamento innanzi richiamati si applicano anche ai ravvedimenti speciali già in essere, sia con riferimento al termine entro cui eseguire il versamento, sia con riguardo alla decorrenza degli interessi.  

L’articolo 19 del decreto-legge n. 34, infatti, è entrato in vigore il 31 marzo 2023 - e, quindi, in tempo utile per posticipare gli iniziali termini non ancora scaduti per il pagamento della prima/unica rata e delle successive - con la conseguenza che, anche i contribuenti che hanno già iniziato a rateizzare le somme dovute prima del 31 marzo 2023, possono avvalersi dei termini più ampi per versare la seconda e la terza rata. Sulle rate successive alla prima gli interessi decorrono dal 1° ottobre 2023.