Come rateizzare la cartella di pagamento

La rateizzazione della cartella di pagamento può essere richiesta in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere mediante apposita istanza presentata all’Agente della riscossione.

Se l’importo del debito è superiore a 60.000 euro occorre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Per le modalità di presentazione dell’istanza si invita a consultare il sito dell’Agente della riscossione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/)

La rateazione del pagamento può essere concessa fino ad un massimo di 72 rate mensili.

In caso di grave e comprovata situazione di difficoltà non imputabile al debitore, legata alla congiuntura economica, la dilazione può essere concessa fino a un massimo di 120 rate mensili.

Su richiesta, il piano di rateazione può prevedere, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

In caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, la dilazione può essere prorogata una sola volta, fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

La decadenza dal beneficio della rateazione si verifica in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di un determinato numero di rate anche non consecutive. In particolare:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal "Decreto Fiscale");
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal "Decreto Ristori");
  • per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

A seguito della decadenza:

a) l’importo residuo diventa riscuotibile, per intero, in unica soluzione.

b) il carico può comunque essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In questo caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. (Per la decadenza verificatasi prima dell’8 marzo 2020, resta fermo quanto previsto dalle specifiche disposizioni emanate per contrastare l’emergenza sanitaria da COVID-19).