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Autotutela
Ultimo aggiornamento: 28 novembre 2024
L’Agenzia, se prende atto di aver commesso un errore, deve annullare il proprio operato e correggersi, senza che sia necessaria un'istanza del contribuente e anche nei casi di giudizio pendente o di atti definitivi, quando ricorrono i seguenti vizi che danno luogo a manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione (autotutela obbligatoria):
- errore di persona
- errore di calcolo
- errore sull'individuazione del tributo
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria
- errore sul presupposto d'imposta
- mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza.
Non è esercitabile l'autotutela obbligatoria in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, a meno che non si tratti di un giudicato meramente processuale ovvero di un giudicato sostanziale basato su motivi diversi da quelli che giustificano l'autotutela.
Niente autotutela obbligatoria anche nel caso in cui sia decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione da parte del contribuente.
Nei casi di illegittimità o infondatezza dell’atto o dell’imposizione non rientranti nell’autotutela obbligatoria, l’Agenzia ha comunque la facoltà di correggersi, anche d’ufficio e in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi. Il potere di autotutela facoltativa può essere esercitato:
- in presenza di vizi non riconducibili ad alcuna delle fattispecie per le quali è prevista l’autotutela obbligatoria o in relazione ai quali non ricorre la condizione della manifesta illegittimità
- in presenza di vizi rientranti nell’autotutela obbligatoria, ma è già decorso un anno dalla definitività dell’atto per mancata impugnazione.
Anche l’autotutela facoltativa non può essere esercitata se c’è stato un giudicato sostanziale favorevole all’amministrazione finanziaria o quando l’atto di imposizione è stato oggetto, anche parzialmente, di qualunque forma di definizione, anche agevolata (ad esempio, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione).
La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso ufficio che ha emanato l’atto, al quale, pertanto, va indirizzata la richiesta di autotutela.
L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a farlo (servizi telematici, posta elettronica certificata, consegna a mano con accesso fisico allo sportello). In essa vanno riportati:
- i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante a cui è stato notificato l’atto di cui si chiede l’annullamento
- i dati di contatto a cui inviare comunicazioni e notificare l’eventuale provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta
- gli estremi dell’atto di cui si chiede l’annullamento
- una dettagliata descrizione della fattispecie e ogni documentazione utile all’esame della richiesta
- i vizi dell’atto e le ragioni di fatto e di diritto per le quali si chiede l’annullamento
- la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore incaricato.
L'amministrazione finanziaria deve rispondere all'istanza di autotutela obbligatoria entro 90 giorni dalla sua ricezione.
La presentazione di una richiesta di autotutela non sospende né interrompe la decorrenza di alcun termine previsto dal legislatore, in primis quello per la proposizione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tale termine.
Per saperne di più
Legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) – articolo 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria), articolo 10-quinquies (Esercizio del potere di autotutela facoltativa)
Circolare n. 21/2024 (Istruzioni operative agli Uffici in materia di autotutela tributaria, a seguito delle novità introdotte con gli articoli 10-quater e 10- quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente)