Sospensione dell'atto impugnato

La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell'atto impugnato.

Tuttavia, il ricorrente ha facoltà di chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione dell'atto impugnato (per esempio avviso di accertamento o cartella di pagamento), mediante la proposizione di un'apposita istanza, qualora ritenga che dall'atto gli possa derivare un danno grave e irreparabile.

La richiesta motivata può essere contenuta nel medesimo ricorso oppure può essere presentata con atto separato. In quest'ultimo caso l'istanza va notificata alle altre parti e depositata, con la prova dell'avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione tributaria.

Se la Commissione concede la sospensione gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

A seguito della riforma operata con il D.Lgs. n. 156 del 2015, la sospensione dell'atto impugnato può essere chiesta anche nei gradi successivi al primo (in appello, con istanza formulata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; in pendenza del ricorso per cassazione, con istanza formulata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado che ha emesso la sentenza impugnata; in pendenza del giudizio di revocazione, alla Commissione tributaria presso cui pende tale giudizio).

Quando il giudizio è in materia di sanzioni tributarie, la sospensione può essere disposta dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che deve necessariamente concederla se il contribuente produce un'idonea garanzia, anche a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa.