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Come fare i versamenti
Per i versamenti occorre utilizzare:
- il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap, l’imposta sugli intrattenimenti e l'imposta di registro per gli atti diversi dai contratti di locazione, nonché per le relative sanzioni ed interessi;
- l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
- l’F24 Elide per l’imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo e le sanzioni, dovuti in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.
Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.
Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento (elenco completo dei codici).
Ravvedimento parziale
Ai sensi dell’articolo 13-bis del dlgs n. 472 del 1997, e con riferimento ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, è consentito il ravvedimento anche nel caso di versamento frazionato di quanto dovuto, purché siano rispettati i tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) dell’articolo 13. Ai fini dell’individuazione della riduzione applicabile alle sanzioni occorre aver riguardo al momento in cui le stesse sono versate.
Quindi, se il versamento dell’imposta eseguito tardivamente è frazionato in più pagamenti, è possibile definire le sanzioni relative a ciascun singolo versamento, applicando le riduzioni individuabili in base alla data in cui ha luogo ogni singola regolarizzazione, oppure eseguire un versamento unico della sanzione, applicando la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.