Risposte alle domande più frequenti - Canone TV

Chi è tenuto al pagamento del canone TV?
E' tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente - in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari - oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione contenuta nella nota del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico (disponibile nella sezione normativa e prassi).

Il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv.

L'utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?
Sì, dal 1° gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente e il canone viene addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.

La presunzione di detenzione degli apparecchi opera retroattivamente?
La presunzione si applica solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per azioni di recupero relative ad eventuali periodi precedenti. Sono naturalmente fatte salve le azioni già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Legge di stabilità 2016.

Chi deve pagare il canone in famiglia, se la moglie ha sempre pagato l'abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è invece intestata al marito?
Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e l'Agenzia delle entrate procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito.

È tenuto al pagamento del canone TV il contribuente intestatario dell'utenza elettrica, titolare di un bed and breakfast, se già paga il canone TV speciale per l'unico apparecchio TV presente nell'alloggio (a disposizione della famiglia e degli ospiti)?
La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall'ambito familiare comporta l'obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui l'apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale.
In questo caso, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il Quadro A.

Cosa deve fare un contribuente ricoverato in una casa di riposo?
Se il contribuente detiene un apparecchio tv nella propria abitazione è tenuto al pagamento del canone anche se è ricoverato in casa di riposo.
Se il contribuente non possiede la TV, qualora sia titolare di un'utenza elettrica con tariffa residenziale, per evitare l'addebito del canone nella fattura elettrica, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
Se, invece, il contribuente non possiede la TV e non è titolare di un'utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perché l'utenza elettrica è intestata al figlio che risiede in altra abitazione) ed è già titolare di abbonamento alla TV dovrà seguire la procedura già utilizzata negli anni passati e, quindi, dovrà dare disdetta dell'abbonamento ai sensi dell'art. 10 del RDL n. 246/1938, inviando un'apposita raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino.

Nel concetto di "famiglia anagrafica", sono incluse le coppie di fatto residenti nella stessa abitazione?
In relazione alla definizione di famiglia anagrafica recata dall'art. 4 del DPR n. 223/1989 rileva la certificazione del Comune competente.
A titolo informativo, si segnala che sul sito www.lineaamica.gov.it è presente la risposta di seguito riportata.
"Il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) prevede, all'articolo 13, che i soggetti effettuino dichiarazioni anagrafiche quali la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, mediante apposita "modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche" predisposta dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ed adottata da ogni Comune.
L'articolo 4 dello stesso Decreto evidenzia che, agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche chiariscono se nell'abitazione sita all'indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse. Persone o famiglie che coabitano nello stessa abitazione possono dar luogo, a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli.
Nella pubblicazione Metodi e Norme, serie B, n. 29 del 1992, redatta congiuntamente dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) e dal Ministero dell'Interno, si precisa che la prova dei "vincoli affettivi" di cui alla definizione della famiglia anagrafica (art. 4 del già citato Regolamento Anagrafico) viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia.
La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti.
I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione."

Attenzione: si avvisa che l'articolo 4 citato dal sito www.lineaamica.gov.it è stato modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs 5/2017 che ha ampliato la definizione di famiglia anagrafica includendo le unioni civili.

Qual è il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva per chiedere l’esenzione dal pagamento del canone TV per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni?
Non c’è alcun termine per presentare la dichiarazione sostitutiva considerato che l’esenzione spetta in base ai requisiti previsti dalla legge (età e reddito di euro 6.713,98, per le richieste di esenzione relative agli anni fino al 2017, oppure di euro 8.000, per le richieste di esenzione relative all’anno 2018), indipendentemente da quando la dichiarazione è presentata.
Per i titolari di utenza elettrica residenziale che presentano la dichiarazione sostitutiva in corso d’anno occorre considerare che alcune rate di canone TV saranno già state addebitate nelle fatture elettriche e quindi i contribuenti, se hanno diritto all’esenzione per l’intero anno, possono:
- presentare la dichiarazione sostitutiva e scorporare la quota canone dalle bollette, pagando solo la quota elettrica;
- presentare direttamente l’istanza di rimborso utilizzando il modello che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti, nel caso in cui avessero già pagato la bolletta comprensiva della quota canone.

Se non possiedo apparecchi televisivi, ma sono titolare di utenza elettrica residente, come faccio a superare la presunzione di detenzione?
Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it. Tale dichiarazione ha validità annuale.

Diversi componenti della stessa famiglia anagrafica sono titolari di più contratti per utenza elettrica residente, nella stessa abitazione o in abitazioni diverse: cosa fare?
Poiché il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica, sarà sufficiente comunicare all'Agenzia delle Entrate su quale utenza elettrica devono essere effettuati gli addebiti compilando il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it.

Nell'apposita sezione del Quadro B va indicato il codice fiscale del familiare sulla cui utenza il canone è addebitato e la data di decorrenza dei presupposti attestati, in questo caso la data da cui sussiste l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell'intestatario dell'utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all'Anagrafe Comunale di riferimento.
Tale dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell'anno e non deve essere ripresentata annualmente, ma qualora vengano meno i presupposti dichiarati mediante la compilazione del Quadro B, deve essere presentata una ulteriore dichiarazione avendo cura di compilare la sezione "Dichiarazione di variazione dei presupposti" contenuta nel Quadro C del modello

Come è sanzionata la dichiarazione sostitutiva mendace?
La mendacità nella dichiarazione sostitutiva espone a responsabilità anche di natura penale. Si ricorda che, per poter legittimamente effettuare tale dichiarazione, è necessario che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica sia detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica.

Chi può presentare la dichiarazione sostitutiva?
Possono presentare la dichiarazione sostitutiva i titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale . La presentazione può essere effettuata a nome proprio o anche in qualità di erede di un soggetto deceduto cui sia ancora transitoriamente intestata l’utenza elettrica.

Come si deve presentare la dichiarazione sostitutiva?
Si può presentare mediante un'applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Si può altresì presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale - per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento - al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino: in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

E' possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata?
E' possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico).

Cosa devo fare se, successivamente alla dichiarazione di non detenzione, sono venuto in possesso di apparecchi televisivi?
In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro C del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.

In passato avevo formalizzato denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento: sono esonerato dalla dichiarazione di non detenzione?
No: in questo caso, qualora non si sia nel frattempo venuti in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali fu richiesto il suggellamento, va compilata l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

Cosa devo fare se, avendo a suo tempo dato disdetta per suggellamento, sia poi venuto in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali richiesi il suggellamento stesso?
Non occorre fare nulla, poiché, in questo caso, il canone è dovuto e sarà addebitato dall'impresa elettrica al titolare dell'utenza elettrica di tipo domestico residenziale. Tuttavia, se si è venuti in possesso degli ulteriori apparecchi televisivi dopo aver presentato una dichiarazione di non detenzione, è necessario presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione "Dichiarazione di variazione dei presupposti" contenuta nel Quadro C del modello. Tale dichiarazione comporta l'addebito del canone dal mese in cui è presentata.

A regime, vale a dire dal 2017 in poi, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione?
Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:

  • dichiarazione presentata entro il 31 gennaio dell'anno solare di riferimento, a partire dal 1° luglio dell'anno precedente, ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno di riferimento;
  • dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
  • dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica.

Quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di addebito su altra utenza?
La dichiarazione sostitutiva presentata per comunicare che il canone è addebitato sull'utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica (Quadro B) può essere presentata in qualunque momento dell'anno, non deve essere ripresentata annualmente e ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati.

  • Se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell'anno.
  • Se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell'anno.
  • Se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell'anno successivo.
  • Se i presupposti ricorrono da una data antecedente al 1° gennaio dell'anno di presentazione, può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell'anno di presentazione con effetto dal 1° semestre dell'anno di presentazione.

La corretta presentazione della dichiarazione interrompe l'addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione della stessa, tenendo conto della data di decorrenza dei presupposti attestati, fermo restando il diritto del contribuente a chiedere il rimborso dell'importo eventualmente versato in eccesso con l'apposito modello 'Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica".

Chi attiva una nuova utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno e non detiene alcun apparecchio televisivo quali termini ha per presentare la dichiarazione di non detenzione?
I soggetti che attivano un'utenza elettrica per la prima volta nel corso dell'anno, e che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell'anno di attivazione, saranno esonerati dall'obbligo di pagare il canone, a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, qualora presentino la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura stessa. La dichiarazione presentata dopo tale scadenza ha effetto secondo i termini previsti per le utenze elettriche già attive.

Nel caso di marito deceduto, a cui è ancora intestata l'utenza per la fornitura di energia elettrica, cosa deve fare la moglie se nell'abitazione non sono presenti apparecchi televisivi?
La moglie, in qualità di erede, può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l'addebito del canone sull'utenza elettrica ancora intestata al marito deceduto, avendo cura di indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del marito deceduto nella sezione "in qualità di erede di" e compilando la sezione "Dichiarazione" contenuta nel il Quadro A del modello.

Nel caso di un soggetto intestatario di una utenza elettrica residenziale che sia erede di un soggetto deceduto senza altri conviventi, cui è ancora intestata un'utenza elettrica residenziale, cosa occorre fare?

Per evitare l'addebito sull'utenza intestata al deceduto è necessario compilare il Quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando nell'apposito campo il codice fiscale dell'erede intestatario dell'utenza elettrica su cui è già addebitato il canone. Nel campo "data inizio" va indicata la data da cui ricorrono i presupposti attestati, in questo caso va indicata la data del decesso. Se la dichiarazione è presentata in qualità di erede, come in questo caso, non è necessario che il dichiarante e il defunto facciano parte della stessa famiglia anagrafica.

Ritengo che l'addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto. Cosa devo fare?
Se si ritiene che l'addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto è possibile il pagamento della sola quota energia: il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l'imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica). In mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.
L'Agenzia delle entrate effettuerà successivamente riscontri sulle singole posizioni. Se, invece, è stato già effettuato il pagamento della fattura, si potrà richiedere il rimborso del canone TV con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.

Ho ricevuto la fattura elettrica senza l'addebito del canone TV. Cosa devo fare?
Dal 2016 il canone è addebitato sull'utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In caso di mancato addebito, occorre verificare con la propria impresa elettrica il tipo di contratto e controllare se il canone viene addebitato nella bolletta successiva. In caso contrario, l'importo dovuto deve essere versato utilizzando il modello F24. I codici tributo da inserire nel modello sono: "TVRI" (per rinnovo abbonamento); "TVNA" (per nuovo abbonamento).

Siamo marito e moglie, appartenenti alla stessa famiglia anagrafica da anni, disponiamo di più abitazioni e ciascuno di noi è titolare di una utenza elettrica per uso domestico residente: perché troviamo l’addebito su entrambe le fatture elettriche?
Perché il canone è automaticamente addebitato sulle utenze elettriche di tipo domestico residenziale (si ricorda che non dovrebbe sussistere più di un'utenza elettrica di tipo domestico residenziale nell'ambito di una stessa famiglia anagrafica).

Tuttavia, poiché il canone è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica, per evitare il doppio addebito è necessario compilare il Quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale da addebitare e nel campo "data inizio" la data da cui ricorrono i presupposti attestati (la data da cui decorre l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell'intestatario dell'utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all'Anagrafe Comunale di riferimento); se questa è avvenuta in una data antecedente al 1° gennaio dell'anno di presentazione, si può indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dell'anno di presentazione.

La corretta presentazione della dichiarazione interrompe l'addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione della stessa, tenendo conto della data di decorrenza dei presupposti attestati, fermo restando il diritto del contribuente a chiedere il rimborso dell'importo eventualmente versato in eccesso con l'apposito modello 'Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica".

Se, quindi, il canone è già stato pagato, anziché presentare la dichiarazione sostitutiva di cui al quadro B e richiedere poi il rimborso per gli anni precedenti, è possibile presentare la sola istanza di rimborso indicando come causale il codice 4. In tal caso nel campo "data inizio" va indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando (ad esempio appartenenza alla stessa famiglia anagrafica). Se il presupposto attestato ricorre da date precedenti il 1° gennaio dell'anno di presentazione dell'istanza di rimborso), nel campo "data inizio" può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell'anno di presentazione.

Se il campo "data fine" non è compilato, la richiesta di rimborso presentata con motivazione codice 4 vale come dichiarazione sostitutiva per dichiarare che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al richiedente del rimborso in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.

Ho ereditato un appartamento nel quale l'utenza elettrica è ancora intestata al deceduto: il canone è stato addebitato sia sulla fattura elettrica intestata a me che su quella intestata al defunto. Cosa devo fare?
Per evitare l'addebito sull'utenza ancora intestata al deceduto è necessario che lei compili il Quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando nell'apposita sezione il suo codice fiscale quale soggetto che già paga il canone mediante addebito sulla propria utenza e nel campo "data inizio" la data da cui ricorrono i presupposti attestati. Nel suo caso, nel campo "data inizio", va indicato il giorno del decesso. Se questo è avvenuto in una data antecedente al 1° gennaio dell'anno di presentazione, può indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dell'anno di presentazione. La dichiarazione sostitutiva ha effetto per il canone dovuto in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati. Se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell'anno. Se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell'anno. Se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell'anno successivo.
Le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto sono indicate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.

Sono famigliare di intestatario di utenza elettrica ed erede di soggetto defunto senza conviventi cui è ancora intestata una utenza elettrica. Il canone è stato addebitato sia sulla fattura elettrica intestata al mio famigliare, sia su quella intestata al defunto. Cosa devo fare?
Per evitare l'addebito sull'utenza ancora transitoriamente intestata al deceduto è necessario che lei compili il Quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando come codice fiscale da addebitare il codice fiscale del suo famigliare intestatario dell'utenza elettrica e nel campo "data inizio" la data da cui ricorrono i presupposti attestati. Nel suo caso, nel campo "data inizio", va indicato il giorno del decesso. Le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto sono indicate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.

Sono titolare di due utenze elettriche residenti, e il canone è stato addebitato su entrambe. E’ corretto?
In generale non si dovrebbe essere titolari di più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In ogni caso, si suggerisce di verificare che i riferimenti anagrafici e il codice fiscale presenti nei due contratti siano aggiornati. Le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto sono indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.

Sono titolare di due contratti elettrici residenti: su quale mi verrà addebitato il canone?
In generale non si dovrebbe essere titolari di più di un'utenza elettrica di tipo domestico residenziale. Il canone verrà addebitato sul contratto della tipologia "clienti residenti" (D2) ove l'altro sia della tipologia "altri clienti domestici" (D3). Qualora invece i contratti fossero entrambi della tipologia "clienti residenti" (D2), verrà addebitata la fornitura con attivazione più recente.

Sono titolare di una utenza elettrica residente e di una utenza elettrica non residente. Su quale fattura viene addebitato il canone?
Il canone è addebitato esclusivamente sull’utenza di tipo residenziale.

Ho attivato una nuova utenza elettrica: da quando è addebitato il canone?
Il canone è addebitato dal mese di attivazione della fornitura. L’importo dell'addebito è desumibile dalla tabella n.4 della Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016. L’addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, dove saranno addebitate le rate già scadute. Si ricorda, che se il televisore era già posseduto prima dell’attivazione dell’utenza elettrica, il canone è dovuto a partire dal mese in cui si è in possesso del televisore per l’importo totale risultante dalla tabella 2 di pagina 7 della Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016. In tal caso, l'eventuale differenza deve essere pagata mediante modello F24.

Ho attivato una nuova utenza elettrica, ma non detengo tv: cosa debbo fare per evitare l’addebito del canone?
Deve compilare il quadro A della dichiarazione sostitutiva ed inviarlo entro il mese successivo a quello di attivazione della fornitura.

Ho disattivato una utenza elettrica residente in corso d’anno e non attiverò alcuna nuova utenza elettrica residente nel corso dello stesso anno. Nella fattura a conguaglio mi verranno addebitate tutte le rate di canone mancanti sino a fine anno?
No. La somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente mediante pagamento con il modello F24.

Ho cambiato impresa elettrica (switch):devo comunicare qualcosa ai fini dell’addebito delle rate di canone successive allo switch?
No. Le rate saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di relativa competenza.

Ho volturato l’utenza elettrica ad un terzo, e non ne attiverò una nuova entro la fine dell’anno: come potrò pagare la somma corrispondente alle rate mancanti per coprire il canone annuo?
La somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente mediante pagamento con il modello F24.

Mi è stato volturata una utenza elettrica in corso d’anno: da quando è addebitato il canone?
Il canone è addebitato dal mese di voltura della fornitura. L’importo dell'addebito è desumibile dalla tabella n.4 della Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016. L’addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, nella quale saranno addebitate le rate scadute. Si ricorda che se il televisore era già posseduto prima dell'attivazione dell'utenza elettrica, il canone è dovuto a partire dal mese in cui si è in possesso del televisore per l'importo totale risultante dalla tabella 2 di pagina 7 della Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016. In tal caso, l'eventuale differenza deve essere pagata mediante modello F24.

Nella fattura di gennaio mi è stata addebitata una somma superiore alla rata di canone relativa al mese di gennaio. Come mai?
Nel caso in cui l’attivazione dell’utenza elettrica sia avvenuta successivamente al 30 settembre dell’anno precedente le rate dovute da ottobre a dicembre vengono addebitate nella prima fattura dell'anno successivo.

Ho attivato una utenza elettrica residente per una nuova abitazione, ed al contempo ho variato l’utenza relativa alla vecchia abitazione, divenuta seconda casa, da “residente” a “non residente”. Il canone mi verrà addebitato su entrambe?
No, perché per ogni contribuente il canone è addebitato una sola volta e l’addebito non riguarda le utenze elettriche domestiche non residenti.

Prima del 2016 avevo inviato una disdetta dell’abbonamento tv all'Ufficio Canone TV. Come mai mi è stato addebitato il canone nella fattura elettrica?
Perché dal 1 gennaio 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, la titolarità di una utenza elettrica residente fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo. Per superare tale presunzione è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il relativo quadro A della dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione, che ha validità annuale, produrrà effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (reperibile nel sito dell’Agenzia).

Ho presentato la dichiarazione di non detenzione entro il 31 gennaio 2019, ma nella prima fattura elettrica dell'anno mi è stato comunque addebitato il canone tv relativo al mese di gennaio. Cosa devo fare?
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione trasmessa entro il 31 gennaio ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno di riferimento. Tuttavia, poiché l'addebito della prima rata di canone TV avviene già dal mese di gennaio 2019, è stato possibile evitare il primo addebito solo per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione entro il mese di dicembre (Si veda, al riguardo, il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2017).
In questi casi è possibile il pagamento della sola quota energia: il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l'imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica).
In mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.
Se, invece, è stato già effettuato il pagamento della fattura, si potrà richiedere il rimborso del canone TV con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2016.

In caso di contratto "non richiesto", l'utente è tenuto al pagamento del canone tv addebitato nella fattura elettrica?
Per contratto non richiesto si intende il contratto per la fornitura di energia elettrica che il cliente ritiene di non aver mai stipulato, o che ritiene di aver stipulato in seguito a una pratica commerciale scorretta dell'agente di vendita che lo ha contattato telefonicamente o in un luogo diverso dagli uffici commerciali del venditore (fonte www.autorita.energia.it).
In presenza di un contratto non richiesto, gli importi addebitati nelle relative fatture, sia a titolo di energia elettrica sia a titolo di canone TV, non sono dovuti. Tuttavia, se il contribuente è comunque tenuto al pagamento del canone TV e il tributo non è addebitato su un'altra utenza elettrica, il versamento deve essere autonomamente effettuato mediante modello F24.

Chi può presentare l'istanza di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica?
L'istanza di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica può essere presentata dal titolare dell'utenza elettrica o dai suoi eredi

Come si presenta l'istanza di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica?
L'istanza può essere presentata telematicamente dal titolare dell'utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web. In alternativa, l'istanza di rimborso può essere presentata, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV   – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Dove trovo il modello di istanza di rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica?
Il modello è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e della RAI www.canone.rai.it

Per quali motivi posso chiedere  il rimborso del canone TV  addebitato nella bolletta elettrica?
I motivi per i quali è possibile chiedere il rimborso del canone Tv sono i seguenti:

  • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva. Per l’esenzione relativa all’anno 2018 il reddito complessivo familiare dell’anno precedente (2017) deve essere non superiore a 8.000 euro (codice 1);
  • il richiedente o un altro componente della famiglia anagrafica oppure è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2);
  • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse, ad esempio mediante addebito sulla pensione- (codice 3);
  • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un'utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4);
  • il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5).

E', infine, possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti, indicando il codice 6 e riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell'apposito spazio del modello.

Nel caso di un'istanza di rimborso con causale codice 4, come compilo il modello?
In questo caso occorre indicare il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone e il periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta, ossia l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica.
Nel campo “data inizio”, deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando (ad esempio appartenenza alla famiglia anagrafica); se la condizione sussiste da date antecedenti il 1° gennaio dell'anno d'imposta per cui si richiede il rimborso si può, convenzionalmente, indicare il 1° gennaio dell'anno per cui si richiede il rimborso;
Il campo “data fine”, invece, deve essere compilato esclusivamente se, alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, è cessata la sussistenza dei presupposti attestati (ad esempio nel caso in cui il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, non appartiene più alla famiglia anagrafica del soggetto di cui ha indicato il codice fiscale). In questo caso va indicata la data in cui è avvenuta tale cessazione.

Quali effetti produce un'istanza di rimborso con causale codice 4?
Se il campo “data fine” non è compilato, e quindi continua a sussistere ad esempio l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica, la richiesta di rimborso presentata con motivazione codice 4 vale come dichiarazione sostitutiva per dichiarare che il canone tv non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al richiedente il rimborso in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.
L’istanza di rimborso, in questo caso, produce gli effetti della presentazione del quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, e successive modifiche. Se nel campo “data fine” è indicata una data successiva a quella di presentazione dell’istanza di rimborso, tale campo si considera non compilato. Se invece il campo “data fine” è compilato gli effetti sono limitati al periodo indicato

Se il motivo per cui voglio chiedere il rimborso del canone TV  addebitato nella bolletta elettrica è diverso da quelli indicati nei codici da 1 a 5, cosa devo indicare?
Puoi indicare il codice 6, riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell’apposito spazio del modello

Chi verifica i presupposti della richiesta di rimborso?
La verifica dei presupposti è effettuata dall'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV . 

Come avviene il rimborso?
I rimborsi riconosciuti spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate.
Nell’ipotesi in cui il rimborso effettuato dall’impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso è disposto dall’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV .

Voglio chiedere il rimborso del canone tv per il 2015. Posso usare il modello di rimborso del canone TV  addebitato nella bolletta elettrica?
No, il modello per il rimborso del canone TV  addebitato nella bolletta elettrica deve essere utilizzato solo nel caso in cui il canone sia stato pagato indebitamente a seguito di addebito nella fattura elettrica, a partire dall’anno 2016

Io e mio marito siamo intestatari di due diverse utenze elettriche (casa dove abitiamo e casa al mare). Il canone è stato addebitato a entrambi sulle due utenze elettriche e le abbiamo pagate. Posso chiedere il rimborso?
Sì, puoi presentare l'istanza di rimborso indicando come motivo della richiesta il codice 4 e il codice fiscale di tuo marito. In questo caso, se l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica sussiste ancora, l'istanza vale come dichiarazione sostitutiva con cui si comunica che il canone di abbonamento non deve essere addebitato ad alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto è già dovuto da altro componente della famiglia anagrafica (quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, e successive modifiche)

Ho 75 anni e il mio reddito famigliare annuo è inferiore al limite di legge. Mi è stato addebitato il canone che ho pagato. Posso chiedere il rimborso?
Sì, se hai correttamente presentato la dichiarazione sostitutiva per chiedere l'esonero dal pagamento del canone, e lo stesso ti è stato addebitato nella bolletta elettrica, puoi presentare l'istanza di rimborso indicando come motivo il codice 1 (utilizzando il modello per la richiesta di rimborso del canone pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica - modello).
In alternativa, puoi presentare il modello per la richiesta di rimborso del canone tv in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

Ho 75 anni e il mio reddito famigliare annuo è inferiore al limite di legge. Ad aprile ho presentato la dichiarazione sostitutiva per chiedere l'esonero dal pagamento del canone tv addebitato nella bolletta elettrica. Da quando non verrà più addebitato il canone?
Se la dichiarazione sostitutiva è stata inviata entro il 15 aprile, non riceverai più l’addebito del canone già dalla rata relativa al mese di maggio.
Se, invece, la dichiarazione sostitutiva è stata inviata dopo il 15 aprile, considerati i necessari tempi tecnici per l’acquisizione e la lavorazione delle dichiarazioni sostitutive, non riceverai più l’addebito a partire dalla rata relativa al mese di giugno. In questo caso, puoi comunque procedere al pagamento parziale della bolletta solo per la parte relativa all’energia elettrica, scorporando la rata di canone relativa al mese di maggio.

Sono erede di un deceduto senza conviventi al quale è ancora intestata un'utenza elettrica: il canone è stato addebitato sia sulla fattura elettrica intestata a me, sia su quella intestata al defunto e ho pagato entrambe. Posso chiedere il rimborso?
Sì,  puoi presentare l'istanza di rimborso in qualità di erede per chiedere il rimborso del canone addebitato sull’utenza elettrica ancora intestata ad un deceduto.
Come motivo della richiesta devi indicare il codice 4 e, nell’apposita sezione, va inserito il tuo codice fiscale, quale intestatario dell’utenza su cui il canone è stato addebitato.
In questo caso non è necessario che tu appartenga alla stessa famiglia anagrafica del deceduto.
Come “data inizio” va indicata la data del decesso (se è antecedente all'anno d'imposta per cui si richiede il rimborso puoi indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dell'anno per cui si richiede il rimborso).
La data fine, invece, va valorizzata solo se la condizione attestata è venuta meno (ad esempio perché ad una certa data l’utenza è stata volturata). Se la data fine non è compilata, l'istanza vale come dichiarazione sostitutiva con cui si comunica che il canone di abbonamento non deve essere addebitato ad alcuna delle utenze elettriche intestate al deceduto, in quanto è già pagato da un altro soggetto (quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, e successive modifiche)

Ho presentato istanza di rimborso del canone TV  addebitato nella bolletta elettrica prima della pubblicazione del modello apposito: l'istanza è valida?
Si considerano valide le istanze di rimborso presentate anche prima della data di pubblicazione del  provvedimento e del modello.

Relativamente al 2016, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva?
Per il 2016, la dichiarazione di non detenzione presentata entro il 16 maggio 2016 esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto l’anno; quella presentata dal 17 maggio al 30 giugno esonera per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.
La dichiarazione sostitutiva presentata per comunicare che il canone è addebitato sull'utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica (quadro B) può essere presentata in qualunque momento dell'anno, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente.

Ho disattivato prima del primo luglio 2016 una utenza elettrica residente e ne ho attivata un’altra, sempre residente, il 1° settembre 2016. Nella prima fattura relativa alla nuova utenza mi sono state addebitate tutte le rate di canone nel frattempo maturate. E’ corretto?
Si, salvo che abbia inviato la dichiarazione di non detenzione, che produce effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (reperibile sul sito dell’Agenzia).

Ho variato l’utenza elettrica da “residente” a “non residente” entro il 30 giugno: mi verrà addebitato il canone nella fattura elettrica?
No, perché l’addebito interessa solo le utenze elettriche residenti. Il canone dovuto dovrà essere corrisposto direttamente dal contribuente entro il 31 ottobre mediante pagamento con il modello F24.

Nel primo semestre del 2016 ho inviato disdetta dell’abbonamento tv allo Sportello Abbonamenti tv, perché avevo ceduto tutti i televisori in mio possesso. Come mai nella fattura elettrica mi sono stati addebitati 70 euro invece dell’importo del solo primo semestre, ammontante a 51,03 euro?
Perché dal 1 gennaio 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, la titolarità di una utenza elettrica residente fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo. Per superare tale presunzione è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il quadro A della dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione, che ha validità annuale, produrrà effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (reperibile nel sito dell’Agenzia).
Se, tra il 1 gennaio 2016 e il 24 marzo 2016, ha presentato la dichiarazione di non detenzione senza utilizzare il modello previsto, la dichiarazione può essere considerata valida purché abbia la forma di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, e contenga tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa. Se non possiede questi requisiti, la dichiarazione è inefficace e il canone è dovuto per l’intero 2016.

Le dichiarazioni sostitutive presentate su modelli non conformi dal 1° gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate (24 marzo 2016) sono valide?
Le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, e quindi su modelli non conformi a quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono valide a condizione che siano rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.