Come e quando

Per usufruire della detrazione, è necessario:

  • inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL
  • pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita IVA del destinatario delle somme (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Inoltre, nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione.

Vanno poi conservati ed esibiti a richiesta degli uffici i seguenti documenti:

  • le abilitazioni amministrative richieste per la tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se non sono previste abilitazioni, basta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale bisogna indicare la data di inizio dei lavori e va attestato che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
  • la domanda di accatastamento, se si tratta di immobili non ancora censiti
  • le ricevute di pagamento dell’IMU, sempreché sia dovuta
  • la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori nonché la tabella millesimale di ripartizione delle spese, qualora si tratti di interventi sulle parti condominiali
  • la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore dell’immobile, in caso di interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
  • la comunicazione preventiva all’ASL contenente la data di inizio dei lavori, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
  • le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
  • le ricevute dei bonifici di pagamento.

Infine, per alcuni interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili, occorre comunicare i relativi dati all’ENEA, in via telematica, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Comunque, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non determina la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione 46/2019).