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Requisiti delle società agricole

Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono essere qualificate come società agricole se:

  • l’oggetto sociale prevede l’esercizio “esclusivo” delle attività finalizzate alla coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (articolo 2135 del codice civile)
  • la ragione sociale (in caso di società di persone) o la denominazione sociale (in caso di società di capitali) contiene l’indicazione “società agricola”.

Il requisito dell’esclusività è soddisfatto quando la previsione contenuta nell’oggetto sociale trova riscontro nell’attività effettivamente svolta. Non viene meno se la società svolge ulteriori attività strumentali a quella principale per il conseguimento dell’oggetto sociale (ad esempio,

acquistare o prendere in affitto terreni per ampliare l’attività agricola oppure contrarre un finanziamento per acquistare un trattore necessario alla coltivazione del terreno).

Non possono qualificarsi come agricole e, quindi, non possono accedere al regime di tassazione su base catastale, le società che, a prescindere dall’oggetto sociale, esercitano, per esempio, attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, attività di trasporto, bancaria, assicurativa, di sfruttamento di miniere, cave, ecc.