Menu della sezione Opzione regime “Iva per cassa”

Come si esercita l’opzione

La scelta per il nuovo regime si desume direttamente dal comportamento concludente del contribuente. L’opzione va, poi, comunicata nella dichiarazione Iva (quadro VO) relativa all’anno di prima applicazione.

L’opzione vincola il contribuente all’applicazione dell’Iva per cassa almeno per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comporta la cessazione del regime.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, che può essere esercitata con le stesse modalità dell’adesione. Ai fini del calcolo del triennio, il 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime per le opzioni esercitate a partire dal 1° dicembre. Allo stesso modo, l’anno di inizio dell’attività è computato per intero

Altri adempimenti

Il regime dell’Iva per cassa incide sul momento in cui l’imposta diviene esigibile o detraibile, ma non modifica gli altri adempimenti procedurali. Restano fermi, quindi, gli ordinari obblighi contabili (fatturazione, registrazione, ecc.).

Chi sceglie il “cash accounting" dovrà, inoltre, riportare sulle fatture emesse l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa” ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.