Menu della sezione Opzione regime “Iva per cassa”
Opzione regime “Iva per cassa” - Che cos'è
Il regime Iva per cassa (c.d. “cash accounting”), introdotto dall‘articolo 32-bis del Dl 83/2012, consente all’imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell’imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso. Allo stesso modo, il diritto a detrarre l’Iva sui beni e sui servizi acquistati nasce al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori. L’imposta diventa comunque esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Allo stesso modo l’Iva sugli acquisti può essere detratta, trascorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata.
Attenzione: per il fornitore dei beni o prestatore di servizi (che non abbia a sua volta scelto il “cash accounting”) il diritto alla detrazione segue le regole ordinarie. L’imposta è, cioè, detraibile a partire dal momento in cui l’operazione si considera effettuata, a prescindere dal pagamento.
Il regime dell’Iva per cassa si può applicare alle operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012. Possono aderirvi i contribuenti che:
- operano nell’esercizio di impresa, arti o professioni
- hanno realizzato nell’anno precedente (o, nel caso di avvio dell’attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a due milioni di euro
- effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.
Possono scegliere l’Iva per cassa anche gli enti non commerciali, relativamente alla attività commerciale eventualmente svolta.