Interpello anti-abuso

L'istanza è finalizzata a ottenere un parere sull’applicazione della nuova disciplina dell’abuso del diritto ad una fattispecie specifica. Si ricorda che, a differenza della vecchia disciplina antielusiva, applicabile solo in materia di imposte sui redditi, la nuova disposizione concerne ogni settore impositivo, con la conseguenza che le istanze di interpello, potendo riguardare ogni profilo, dovranno correttamente indicare il settore o i settori impositivi in relazione ai quali si pone il dubbio in ordine alla abusività della fattispecie.

Inammissibilità delle istanze

L'Agenzia non può formulare il proprio parere e deve dichiarare l’inammissibilità quando:

  • le istanze sono prive dei requisiti dei dati identificativi del contribuente e della descrizione della fattispecie in relazione alla quale è richiesto il parere;
  • le istanze non sono presentate preventivamente, cioè prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima
  • non ricorrono obiettive condizioni di incertezza;
  • le istanze reiterano le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto nuovi;
  • le istanze vertono su materie oggetto delle speciali procedure di accordo preventivo ai sensi dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell’interpello nuovi investimenti e degli interpelli richiesti in seno al regime di adempimento collaborativo;
  • le istanze vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
  • il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.