Interpello probatorio

La nuova categoria di ’interpello “probatorio” costituisce una categoria molto ampia, nel cui contesto sono riconducibili tutte le tipologie di istanze tese a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori ai fini dell’“adozione” di un determinato regime fiscale. La richiesta può essere inoltrata solo nei casi espressamente previsti- quelli, appunto, contenenti l’esplicito richiamo all’interpello di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11.
Si tratta, nello specifico

  • delle istanze di interpello cosiddetta CFC (Controlled Foreign Companies) ai sensi dell’articolo 167 del TUIR, attraverso le quali il soggetto residente dimostra, fornendo le informazioni necessarie e allegando idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera. La presentazione di questo tipo di istanza, per le partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata, è prevista anche in materia di
    • utili da partecipazione (articolo 47, comma 4, del Tuir)
    • plusvalenze da partecipazioni (articolo 68, comma 4, del Tuir)
    • participation exemption (articolo 87 del Tuir)
    • dividendi (articolo 89 del Tuir).
  • delle istanze per le partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari di cui all’articolo 113 del TUIR (gli enti creditizi possono scegliere di non applicare il regime proprio delle partecipazioni di cui all’articolo 87 TUIR a quelle acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle diposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia)
  • delle istanze di interpello per la continuazione del consolidato, ai sensi dell’articolo 124 del TUIR, presentate in occasione della effettuazione di operazioni di riorganizzazione generalmente interruttive del medesimo, tese a verificare che, anche dopo l’effettuazione di tali operazioni, permangono tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articolo 117 e seguenti ai fini dell’accesso al regime
  • delle istanze di interpello per l’accesso al consolidato mondiale di cui all’articolo 132 del TUIR
  • delle istanze presentate dalle società che presentano i requisiti per essere considerate “non operative” ai sensi e per gli effetti della disciplina prevista dall’articolo 30 della legge 30 dicembre 1994, n. 724
  • delle istanze previste ai fini del riconoscimento del beneficio ACE di cui all’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, in presenza di operazioni potenzialmente suscettibile di comportare indebite duplicazioni di benefici, ai sensi dell’articolo 10 del decreto ministeriale 14 marzo 2012.

Inammissibilità delle istanze

L'Agenzia non può formulare il proprio parere e deve dichiarare l’inammissibilità quando:

  • le istanze sono prive dei requisiti dei dati identificativi del contribuente e della descrizione della fattispecie in relazione alla quale è richiesto il parere;
  • le istanze non sono presentate preventivamente, cioè prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima
  • non ricorrono obiettive condizioni di incertezza;
  • le istanze reiterano le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto nuovi;
  • le istanze vertono su materie oggetto delle speciali procedure di accordo preventivo ai sensi dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell’interpello nuovi investimenti e degli interpelli richiesti in seno al regime di adempimento collaborativo;
  • le istanze vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
  • il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.