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Istanza di scomputo delle perdite per i soggetti aderenti al Consolidato (modello Ipec) - Che cos'è

Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2022

Le società consolidanti possono chiedere lo scomputo delle perdite dai maggiori imponibili derivanti da un accertamento fiscale, come stabilito dall’articolo 40-bis, comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 o nell’ambito dell’adesione ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997

Le disposizioni sui controlli del consolidato prevedono l’emissione di un unico atto per la consolidata e la consolidante, entrambe responsabili per la pretesa tributaria.

Per l’istanza di scomputo delle perdite è necessario utilizzare un apposito modello (modello Ipec) approvato, con le relative istruzioni, con il Provvedimento del 20 ottobre 2014, che individua: l’ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza. Il modello IPEC deve essere trasmesso - esclusivamente per via telematica - direttamente dai contribuenti utilizzando i servizi online o tramite gli intermediari. Per la compilazione dell’istanza, l’Agenzia rende disponibile il relativo software di compilazione.

Con questo modello possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse “disponibili”, cioè quelle utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di rettifica e che, al momento della presentazione dell’istanza IPEC, non siano state già utilizzate in abbattimento di redditi dichiarati o accertati.

Il modello deve essere presentato dalla società consolidante, che può scegliere come e nei confronti di quali società controllate utilizzare le perdite del consolidato nell’ambito dell’accertamento ordinario oppure nell’accertamento con adesione)