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Adozione degli oneri documentali (Transfer pricing) - Che cos'è

Le imprese residenti che adottano un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate possono accedere a quello previsto dall'articolo 1 comma 2 ter del d.Lgv. 471/1997.

Non sono pertanto assoggettati a sanzione qualora si dotino di una documentazione idonea costituita da un Masterfile, che raccoglie informazioni relative al gruppo, e da una Documentazione Nazionale che riporta le informazioni relative alla impresa residente.

Il regime documentale è stato diversificato a seconda che lo stesso debba essere adottato da una società holding, da una società subholding, da una società partecipata, o da una stabile organizzazione.

La comunicazione che attesta il possesso della documentazione idonea deve essere fornita in dichiarazione e, per i periodi di imposta anteriori a quelli in corso alla data del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del d.l. 78/2010 che ha introdotto il regime sopra indicato) può essere inviata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il canale telematico Entratel.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29/09/2010 è consultabile anche nella versione inglese.