Menu della sezione Addizionale Erariale sulle tasse automobilistiche (c.d. superbollo)

Come, quando e quanto versare

Il versamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) deve essere effettuato utilizzando il modello "F24 elementi identificativi". E' esclusa la compensazione e i codici tributo da utilizzare sono (risoluzione n. 101 del 20/10/2011):

  • 3364 Addizionale erariale alla tassa automobilistica
  • 3365 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Sanzione
  • 3366 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Interessi.

Di seguito, invece, sono riportati i codici da utilizzare per versare tributo sanzioni e interessi, a seguito di atto di accertamento (risoluzione n. 26 del 12/03/2014):

  • A500 Addizionale erariale alla tassa automobilistica
  • A501 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Sanzione
  • A502 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Interessi.

"Superbollo" dal 2012

 

Per il “superbollo" 2012, e successivi anni, il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica (bollo auto). L’importo da versare è pari a 20 euro per ogni Kw di potenza che eccede i 185 Kw.

Il "superbollo" è ridotto dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo (che salvo prova contraria coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

Per esempio, l'importo dell'addizionale erariale di un veicolo costruito nel 2006 sarà ridotto al 60% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2012, al 30% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2017 e al 15% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2022. I versamenti non risulteranno dovuti dal 1° gennaio 2027.

"Superbollo" 2011

 

L’importo da versare era pari a 10 euro per ogni Kw di potenza che eccede i 225 Kw. Il pagamento andava effettuato:

  • entro il 10 novembre 2011, per i possessori di autoveicoli al 6 luglio 2011
  • entro il 31 gennaio 2012, per i possessori di veicoli immatricolati tra il 7 luglio 2011 e il 31 dicembre 2011.