Menu della sezione Iva – versamento annuale

Come e quando si versa

L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale va versata entro il 16 marzo in un’unica soluzione o frazionata in rate di pari importo; quelle successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso dello 0,33% mensile (pertanto, la seconda rata va aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via).

Il contribuente, quindi, può scegliere tra:

  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo
  • rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima
  • versare in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti delle imposte sui redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo
  • rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099.