Premi e vincite

Sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa (con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedono l’applicazione di ritenute alla fonte):

  • i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali assumono rilevanza reddituale
  • gli altri premi diversi da quelli su titoli obbligazionari
  • le vincite derivanti da estrazioni, da giochi di abilità, da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e, in genere, dai sostituti d’imposta (datori di lavoro e enti pensionistici).

Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi, derivanti da operazioni a premio, attribuiti al medesimo soggetto nello stesso periodo d’imposta dal sostituto d’imposta, non supera l’importo di 25,82 euro.

Se il valore, invece, è superiore al 25,82 euro, questo è assoggettato interamente a ritenuta. Queste disposizioni non trovano applicazione per i premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

L’aliquota della ritenuta è stabilita nelle seguenti misure:

  • premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza: 10 per cento; inoltre, dal 1° gennaio 2012, determinati premi e lotterie sono soggetti a un prelievo addizionale pari al 6 per cento della parte della vincita che eccede i 500 euro
  • premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe: 20 per cento;
  • altre tipologie di premi: 25 per cento.

Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, di un importo pari all’imposta gravante sul premio originario.

Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

Vale la pena di ricordare che:

  • la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e i concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuno di questi giochi
  • la ritenuta sulle vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall’Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell’imposta unica prevista dalle leggi vigenti
  • l’imposta sulle vincite relative alle scommesse al totalizzatore e al libro è compresa nell’importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge
  • la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli.