Menu della sezione Imposta erariale sugli aeromobili privati

Chi deve versare l’imposta

L’imposta deve essere versata da:

  • proprietari
  • usufruttuari
  • acquirenti con patto di riservato dominio
  • utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

Sono esentati, invece, dal pagamento dell’imposta:

  • gli aeromobili di Stato e quelli equiparati
  • gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III del Codice della navigazione
  • gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO – Type Rating Training Organisation)
  • gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell’Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia
  • gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita
  • gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso.
  • gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni
  • gli aeromobili di costruzione amatoriale
  • gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (legge 25 marzo 1985, n. 106).

Aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Enac

Dal 4 settembre 2013 l’imposta è dovuta anche per gli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Enac, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta e' dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi e' superato. Superato questo limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta e' pari a un dodicesimo degli importi stabiliti in tabella per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Le esenzioni previste per i velivoli del registro Enac valgono anche per quelli degli Stati esteri, compresi i mezzi militari (articolo 8 della Legge comunitaria n. 97 del 6 agosto 2013). Le esenzioni previste per i velivoli del registro Enac valgono anche per quelli degli Stati esteri, compresi i mezzi militari.