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Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie)
Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) - Che cos'è
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Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 31 gennaio 2024
Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).
L’imposta è dovuta dai:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
- concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Dal 2020 sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990 (c.d. monitoraggio fiscale).