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Versamento e dichiarazione
Attenzione: per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019; lo slittamento interessa anche chi partecipa, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati (articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, Dl n. 34/2019). La proroga è fruibile pure dai contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, applicano il regime fiscale di vantaggio o quello forfetario (risoluzione n. 64/2019).
Per il versamento dell’Ivie si applicano le stesse regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo.
I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti:
- "4041" denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO”
- "4042" denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – SALDO”
- "4044" denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”
- "4045" denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”
- "4046" denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – ACCONTO”
Per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare il quadro RW. Il valore dell’immobile è costituito, in generale, dal costo risultante dall’atto di acquisto e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile. A decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2013, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 dicembre 2013 stabilisce, quale regola generale, che il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel quadro RW debba essere calcolato, per tutti i dati riportati nel quadro dichiarativo in esame, sulla base dei cambi mensili indicati nello specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanato ai fini dell'individuazione dei cambi mensili agli effetti delle norme dei Titoli I e II del TUIR.