Soggetti residenti in Paesi black list

Gli intermediari finanziari, localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, che a qualsiasi titolo intervengano nell’esecuzione dell’operazione, devono essere considerati dagli altri intermediari finanziari che intervengono nell’operazione, ai fini del versamento e degli obblighi dichiarativi, ma non del saldo netto, relativamente alle operazioni su azioni, che deve essere determinato in base alla posizione del singolo contribuente, acquirenti o controparti finali.

Tale disposizione non si applica nei seguenti casi:

  • presenza di una stabile organizzazione in Italia, che adempie agli obblighi derivanti dall’applicazione dell’imposta, comunicando gli elementi identificativi del soggetto di appartenenza, utilizzando il modulo “allegato 2”, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it. Gli elementi identificativi di tali soggetti sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La disapplicazione della regola “black list” parte dalla data di pubblicazione
  • presenza di una stabile organizzazione, istituita in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, che si identifica mediante richiesta di attribuzione del codice fiscale (qualora non ne sia già in possesso), inviata all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it. La richiesta deve essere accompagnata dal modulo “allegato 1”, con il quale la stabile organizzazione si impegna ad assolvere gli obblighi di versamento, di presentazione dell’unica dichiarazione, di conservazione dei prescritti registri e della documentazione che attesti l’esclusione o l’esenzione dell’imposta per il contribuente, relativamente alle operazioni ovunque compiute dal soggetto di appartenenza. Gli elementi identificativi di tali soggetti sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La disapplicazione della regola “black list” parte dalla data di pubblicazione.
  • assenza di stabile organizzazione in Italia o presenza della stessa in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, senza, però, l’identificazione sulla base della procedura descritta al punto precedente, con, alternativamente:
    a) nomina di un rappresentante fiscale, scelto fra gli intermediari finanziari o i fiduciari residenti in Italia o con stabile organizzazione in Italia e comunicazione, da parte del rappresentante (“allegato 3”), dell’avvenuta nomina all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it
    b) richiesta del codice fiscale (se mancante), assunzione dell’impegno a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal ricevimento, le risposte alle richieste di documentazione e/o informazioni, compresi i prescritti registri, nonché comunicazione dell’avvenuto conferimento della delega alla Società di gestione accentrata. Questi adempimenti vanno effettuati utilizzando l’allegato 4 e la modulistica prevista per l’eventuale richiesta del codice fiscale reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e inviando tutta la documentazione all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Cop di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it. Infine, è necessario trasmettere, con cadenza mensile, entro il 16 del mese successivo a quello dell’operazione, alla Società di gestione accentrata delle informazioni relative alle operazioni indicate nell’allegato 5 “prospetto sintetico”, secondo le specifiche tecniche e il tracciato record approvati con il provvedimento del 18 luglio 2013.
    Gli elementi identificativi di tali soggetti sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La disapplicazione della regola “black list” parte dalla data di pubblicazione.

Attenzione: l’allegato n. 8 (Prospetto analitico delle operazioni) è stato approvato con il provvedimento del 9 marzo 2017 ed è entrato in vigore dal 1° giugno 2017

In generale i dati identificativi dei soggetti che seguono le procedure descritte ai punti precedenti sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione.

Il mancato adempimento di uno degli impegni assunti comporta (tranne nel caso di presenza di una stabile organizzazione in Italia), previa comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, l’eliminazione dal sito. Dalla data di eliminazione, tornerà ad applicarsi la regola "black list”.