Come fare per

Sostituire le figure di riferimento della Convenzione (Rappresentante legale, Responsabile della Convenzione, Supervisore e Responsabile dello Scambio Dati)
 

Nelle Convenzioni di cooperazione informatica sono presenti le seguenti figure di riferimento:

Legale rappresentante: rappresentante dell'ente in forza di legge (ad esempio: il Sindaco per i Comuni) o di espressa delega o procura, che sottoscrive la convenzione

Responsabile della Convenzione: rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale

Supervisore: soggetto, nominato in sede di stipula della Convenzione, giuridicamente preposto all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati ad essi assegnati, in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione

Responsabile dello scambio dati: soggetto giuridicamente preposto alla gestione dell'invio e/o della ricezione dei dati tra le Parti, attraverso servizi di "fornitura massiva". Il Responsabile dello scambio dati può delegare ad altra persona, per ragioni operative, il trattamento dei dati, rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate.

 

Tali figure rivestono un ruolo di rilevante importanza. In particolare, il Responsabile della Convenzione, incaricato del presidio delle comunicazioni tra l’Ente e l’Agenzia delle Entrate e della manutenzione dell’atto convenzionale, dovrà utilizzare il sistema Gestione On Line delle Convenzioni (GOLC) per mantenere aggiornato il suo riferimento e-mail e per prendere visione degli eventuali atti integrativi alla Convenzione.

La richiesta di variazione delle figure di riferimento dovrà essere fatta attraverso la nuova funzionalità di "Variazione delle Figure Convenzionali" accessibile all’indirizzo:
https://convenzioni.agenziaentrate.it/registrazione-ente-angular/#!/variazione-figure?t=1656665242161

N.B. Per l’accesso alla nuova funzionalità, il soggetto incaricato dall’ente di provvedere alla variazione delle figure convenzionali dovrà disporre del codice fiscale dell’ente stesso e del protocollo (ID) della Convenzione.

Ulteriori precisazioni e approfondimenti sono disponibili nel sito di Assistenza on line alla seguente pagina:
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/puntofisco/index.asp?idFolder=2855

Richiesta nuovi servizi su Convenzioni già stipulate

Gli Enti possono fare richiesta di nuovi servizi attraverso il proprio Responsabile della Convenzione, inviando un’email all’indirizzo entrate.ci@agenziaentrate.it  in cui devono essere indicate le finalità della richiesta, le norme a supporto e i servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali in oggetto, con sintetica descrizione del processo per il quale tali dati sono strumentali. La mancata indicazione delle suindicate informazioni costituisce irricevibilità della richiesta di ampliamento servizi.

L’Agenzia valuta la legittimità della richiesta e avvia l’iter di analisi di fattibilità per l’eventuale conseguente erogazione dei servizi richiesti.

A conclusione delle verifiche, in caso di esito positivo, l’Agenzia comunica tramite email al Responsabile di Convenzione  che sull’applicativo di Gestione On Line delle Convenzioni è presente un atto integrativo, riferito alla Convenzione di Cooperazione Informatica stipulata dall’Ente, che deve essere visionato o accettato entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.

Documenti integrativi della Convenzione stipulata

A seguito di  adeguamento e/o aggiornamento della Convenzione vigente, l’Agenzia delle Entrate redige e inserisce a sistema i documenti integrativi alla Convenzione, inviando un’apposita comunicazione email al Responsabile di Convenzione.  

Il Responsabile di Convenzione  accedendo al sistema riscontra la segnalazione di presenza dell’atto integrativo attraverso un messaggio nel quale sono indicate le modalità di visualizzazione o accettazione dello stesso; una volta visionato o accettato l’atto, il messaggio non è più visualizzato e  la Convenzione vigente risulta aggiornata.
In caso di mancato riscontro da parte del Responsabile di Convenzione, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, l’Agenzia rileva il venir meno dei presupposti e dei requisiti previsti dalla Convenzione e, con successivo avviso,  comunica la risoluzione del  rapporto convenzionale con contestuale disattivazione di tutti i servizi di cooperazione informatica.

Si ribadisce, pertanto,  la necessità di presidiare puntualmente da parte del  Responsabile di Convenzione la casella email comunicata all’Agenzia.