Parte III: persone fisiche non residenti

Queste istruzioni sono dedicate alle persone fisiche non residenti che sono comunque tenute a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2006 in Italia. Le notizie e le indicazioni fornite che interessano questi soggetti si riferiscono alle tipologie di reddito più frequenti esposte nel FASCICOLO 1. Per quanto non trattato in questa parte invece valgono in generale, le istruzioni fornite per i contribuenti residenti e contenute nel FASCICOLO 1. Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo. In ottemperanza con quanto sancito dall'art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:

  • i siti Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) e dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
  • gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);
  • le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo ma anche sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate in formato pdf.

La dichiarazione dei non residenti

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente. I non residenti, dovranno utilizzare il Modello UNICO 2007 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia. Dovranno presentare la dichiarazione UNICO 2007, qualificandosi come non residenti, le persone fisiche che nel 2006 erano residenti all'estero e che nello stesso anno hanno posseduto redditi di fonte italiana imponibili in Italia.