8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG e RH

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RA, RD,RE, RF, RG e RH:

  • Plusvalenze e sopravvenienze attive;
  • Imputazione del reddito dell'impresa familiare;
  • Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno;
  • Perdite d'impresa non compensate nell'anno;
  • Prospetto per la rideterminazione del reddito imponibile imputato per trasparenza;
  • Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero;
  • Acconto ceduto per interruzione del regime art.116 del TUIR;
  • Tassa etica;
  • Ammortamento dei terreni;
  • Rideterminazione dell'acconto dovuto.

Nel rigo RS1 va indicato il quadro di riferimento.

Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione del prospetto relativo alle plusvalenze e sopravvenienze attive si rinvia alle istruzioni fornite relativamente ai righi RG5 e RG6 del quadro RG e dei righi RF6, RF7, RF29 e RF30 del quadro RF.

Prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare

Per compilare il prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare si precisa che, ricorrendo le condizioni specificate al paragrafo "Impresa familiare" contenuto nelle "Istruzioni comuni ai quadri RE, RF, RG, RD e RS", il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.
Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine, compilare il presente prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare indicando, per ciascun collaboratore:

  • in colonna 1, il codice fiscale;
  • in colonna 2, la quota di partecipazione all'impresa familiare espressa in percentuale;
  • in colonna 3, la quota di reddito;
  • in colonna 4, la quota delle ritenute d'acconto.

Il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno

Il prospetto è riservato ai soggetti che nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno rilevato una perdita di lavoro autonomo da quadro RE, ai fini del riporto della stessa negli anni successivi ai sensi dell'art. 8, comma 3, del TUIR. Pertanto, riportare nella colonna 1 del rigo RS10 la perdita di rigo RE23 del quadro RE. Nella colonna 2 del rigo RS10 , vanno indicate le perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall'art. 8, comma 3, del TUIR.

Prospetto delle perdite d'impresa

Il presente prospetto è riservato ai contribuenti che hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali indicate nel quadro RF, e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice (indicate nel quadro RH, Sezione I - codice 1) e/o in società che abbiano optato per la trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR (indicate nel quadro RH, Sezione II) per la parte non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, distinguendo le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dal contribuente ovvero nella società in cui partecipa.
Pertanto nel rigo RS11, nelle colonne da 1 a 6, devono essere riportate le perdite non compensate dei periodi indicati nel prospetto, rispettando l'anno di formazione delle medesime.
Nel rigo RS12, colonna 2, va indicato il totale delle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno (art. 84, comma 2, del TUIR), compreso l'importo indicato in colonna 1, relativo alle perdite maturate nell'anno non compensate.

Prospetto del reddito imponibile imputato per trasparenza ex art.116 del TUIR e dei dati per la relativa rideterminazione

Il presente prospetto interessa i soci di società aderenti al regime opzionale di tassazione per trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR, qualora tenuti, ai sensi del comma 11 dell'articolo 115 e delle relative disposizioni attuative recate dall'art. 11 del D.M. 23 aprile 2004, alla rideterminazione del reddito imputato per trasparenza. Di seguito si forniscono le istruzioni di compilazione del prospetto, alla luce anche dei chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004.
Il dichiarante deve compilare un apposito schema al fine di confrontare, per ogni periodo d'imposta, la quota di perdita della società partecipata rilevante ai fini del riallineamento e la correlata svalutazione della partecipazione operata dal socio.
Determinato il minore tra i due importi, il contribuente deve procedere alla somma degli ammontari così individuati per ciascun periodo rilevante; detta somma costituisce l'importo del riallineamento nel limite della quota del totale dei disallineamenti rilevati in capo alla società partecipata al termine del periodo d'imposta antecedente l'esercizio dell'opzione.
Si precisa che, ai fini del riallineamento, rilevano:

  • le perdite che hanno generato riduzioni patrimoniali della società partecipata, legittimanti le svalutazioni operate dal socio, per la parte determinata da rettifiche di valore e da accantonamenti temporaneamente indeducibili. Rilevano le riduzioni patrimoniali connesse all'imputazione a conto economico di rettifiche di valore e di accantonamenti ripresi a tassazione in quanto indeducibili, ma relativi a componenti negativi che possono avere rilevanza fiscale negli esercizi successivi (c.d. differenze temporanee);
  • le svalutazioni della partecipazione detenuta nella società trasparente fiscalmente dedotte dal socio nello stesso arco temporale (dieci esercizi anteriori a quello di adozione del regime di tassazione per trasparenza), che il socio non avrebbe effettuato in assenza di tali rettifiche e accantonamenti (art. 11, comma 3, lett. a), - 2) del D.M. 23 aprile 2004). In base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 11 del citato D.M. 23 aprile 2004, l'importo delle svalutazioni deve essere assunto al netto delle riprese di valore e delle rivalutazioni assoggettate a tassazione (anche con imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito) e comprende anche le svalutazioni deducibili pro-quota ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 344 del 2003.

Nel rigo RS13 va indicato il codice fiscale della società trasparente.

Nel rigo RS14 va indicato l'importo del reddito (o della perdita) della società trasparente imputato al socio.

Nel rigo RS15 va indicato:

  • in colonna 1, l'importo complessivo delle svalutazioni operate dal dichiarante;
  • in colonna 2, l'ammontare complessivo dei minori valori tra la perdita della società trasparente di ciascuno dei periodi d'imposta rilevanti e la corrispondente svalutazione della partecipazione operata dal dichiarante. Detto dato è rilevabile dallo schema di cui sopra;
  • in colonna 3, la quota dell'ammontare complessivo delle divergenze tra valore contabile e valore fiscale degli elementi dell'attivo e dei fondi per rischi ed oneri della società trasparente, così come rilevabili alla chiusura del periodo di imposta anteriore a quello di avvio del regime di tassazione per trasparenza; a tal fine, si precisa che assumono rilievo i soli disallineamenti presenti a tale data e che si siano generati a causa di rettifiche di valore ed accantonamenti temporaneamente indeducibili agli effetti fiscali, anche se diversi da quelli imputati al conto economico degli esercizi in perdita;
  • in colonna 4, va riportato l'ammontare indicato in colonna 2 entro i limiti dell'ammontare esposto in colonna 3.

Agli effetti della procedura di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e valori fiscali esistenti presso la società trasparente, assume rilievo l'importo indicato nella colonna 4 del rigo RS15. In particolare, tale importo dovrà essere allocato sugli elementi divergenti in base alla proporzione indicata dall'art. 11 del richiamato D.M. 23 aprile 2004. La procedura di riallineamento dei valori va comunque effettuata dai soci nella dichiarazione riferita al periodo d'imposta di avvio del regime di trasparenza. Per converso, la rideterminazione della quota di reddito (o perdita) imputata per trasparenza dovrà essere in concreto operata dal socio, per la quota di sua pertinenza, in ogni periodo d'imposta di validità del regime di trasparenza, in cui le divergenze tra valori contabili e fiscali abbiano dato origine, nella dichiarazione presentata dalla società partecipata a variazioni in diminuzione del reddito.
Ai fini della compilazione dei righi da RS16 a RS18 il contribuente deve evidenziare nel citato schema (redatto sulla base delle indicazioni fornite nell'allegato tecnico alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004), il disallineamento tra il valore fiscale e il valore civile di ciascun elemento o fondo interessato, secondo la quota di spettanza. I dati di detto schema vanno riportati per categorie omogenee nei righi da RS16 a RS18.
In detti righi va indicato:

  • nelle colonne 1 e 2, rispettivamente, il valore contabile relativo all'esercizio precedente all'avvio del regime di trasparenza ed il valore fiscale degli elementi considerati, riconosciuto presso la società trasparente;
  • nella colonna 3, la variazione da apportare ai valori fiscali come determinata nel citato schema, fino al riassorbimento della divergenza tra valore contabile e valore fiscale di ciascun elemento considerato;
  • nella colonna 4, l'importo delle variazioni in diminuzione operate dalla società trasparente e collegate alla differenza tra valore civile e fiscale dei singoli elementi;
  • nella colonna 5, l'importo corrispondente alla parte di colonna 4 non ammessa in deduzione per effetto del riallineamento.

Si precisa che le colonne da 1 a 3 vanno compilate non solo nel primo esercizio in cui è valida l'opzione, ma anche per tutto il periodo di adozione del regime. Negli esercizi successivi a quello di prima applicazione l'ammontare da indicare nella colonna 2 va modificato, tenendo conto di quanto esposto nella colonna 4 del prospetto dell'esercizio precedente, mentre l'ammontare esposto nella colonna 3 va ridotto di quanto esposto nella colonna 5 del prospetto dell'esercizio precedente. Tali variazioni saranno desumibili dall'aggiornamento dello schema redatto dal contribuente.

Nel rigo RS19, colonna 2, va indicato il reddito (o la perdita) della società trasparente rideterminato di spettanza del socio corrispondente all'importo indicato nel rigo RS14 incrementato della somma degli importi eventualmente esposti nelle colonne 5 dei righi da RS16 a RS18. Tale importo costituisce il reddito rideterminato, da riportare nel rigo RF9, ovvero, se trattasi di perdita, nel rigo RF34.

Si precisa che tale prospetto va compilato anche nel caso in cui il contribuente non debba applicare la disciplina transitoria di cui al comma 11 del citato art. 115 del TUIR. In tal caso va indicato nel rigo RS13, il codice fiscale della società trasparente partecipata e nel rigo RS14, la relativa quota di reddito (o perdita) imputata. La colonna 1, del rigo RS19 va barrata nel caso in cui la società trasparente abbia imputato reddito prodotto nel periodo d'imposta iniziato successivamente alla data del 4 luglio 2006.

Si avverte che, in caso di partecipazione a due o più società "trasparenti", si renderà necessario utilizzare più moduli per l'eventuale compilazione dei prospetti in questione, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. In tal caso, ferma restando l'autonoma procedura di rideterminazione del reddito derivante dalle singole partecipazioni, nel quadro RF andrà riportata la somma algebrica dei redditi così rideterminati.

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

Soggetti tenuti alla compilazione del prospetto

Il presente prospetto deve essere compilato nei seguenti casi:

  • dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 1 dell'art. 167, del TUIR e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. Controlled foreign companies o CFC), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
  • dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi dell'art. 168 del TUIR e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 7 agosto 2006, n. 268, i redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
  • dai soggetti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR;
  • dal socio di una società trasparente ex art. 116 del TUIR cui sia stato imputato il reddito di una CFC.

Il prospetto è finalizzato a determinare gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto residente dichiarante ai sensi del comma quarto, art. 3, del D. M. n. 429 del 2001 o ai sensi del comma terzo, art. 3, del D.M. n. 268 del 2006 nonché a determinare il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, dallo stesso dichiarante o dai soggetti di cui agli artt. 5 o 116 del TUIR cui il dichiarante partecipi, sui predetti utili distribuiti.

Il presente prospetto deve essere compilato anche nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione non siano stati distribuiti utili.

Modalità di compilazione

Per ciascuna impresa, società od ente localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato cui il dichiarante partecipi, deve essere compilato uno specifico rigo, indicando nelle colonne previste i dati di seguito elencati. Nel caso in cui i righi non siano sufficienti in relazione alle CFC interessate, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

In particolare, il campo 1 di ciascun rigo deve essere utilizzato solo nelle ipotesi sotto riportate, indicando il relativo codice:

  • 1. se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 5 del TUIR;
  • 2. se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 116 del TUIR.

Nelle altre ipotesi il campo 1 non va compilato.

Nel caso in cui nel campo 1 siano stati indicati i codici "1" o "2" devono essere compilati solo i campi da 1 a 4 e da 9 a 13, sulla base dei dati comunicati e degli importi attribuiti dalla società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest'ultima indicati nel Prospetto da rilasciare ai soci od associati.

Nei campi da 2 a 13, dei righi RS20 e RS21 va indicato:

  • nel campo 2, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell'impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell'impresa, società o ente non residente ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
  • nel campo 3, la denominazione dell'impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
  • la casella 4, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti;
  • nel campo 5, relativamente ad ogni impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, l'importo indicato nel campo 8 del corrispondente rigo del quadro RS del Mod. UNICO 2006-PF;
  • nel campo 6, il reddito del soggetto estero assoggettato a tassazione separata, in relazione alla propria quota di partecipazione diretta o indiretta, desunto dal campo 2 del corrispondente rigo del quadro RM della presente dichiarazione;
  • nel campo 7, gli utili distribuiti al dichiarante dal soggetto estero o dal soggetto non residente direttamente partecipato che non concorrono a formare il reddito per effetto delle disposizioni previste dall'art. 167, comma 7, del TUIR e dell'art. 3, comma 4, del decreto n. 429 del 2001 nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma terzo, del D.M. n. 268 del 2006; tale importo, da indicare nel rigo RF44 della presente dichiarazione, non può eccedere la somma dei campi 5 e 6. Si ricorda infatti che gli utili distribuiti dall'impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata.
    Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (vedere casella 4), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte dell'impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
  • nel campo 8, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma dei valori dei campi 5 e 6 e l'importo di campo 7;
  • nel campo 9, l'importo evidenziato, per ogni CFC, nel campo 13 del corrispondente rigo del quadro RS del modello di dichiarazione UNICO 2006-PF; nell'ipotesi in cui nel campo 1 sia stato indicato il codice "2", dovrà essere riportato, pro quota, l'importo eventualmente risultante dal campo 13 del Mod. UNICO 2006-SC della società partecipata, come comunicato al dichiarante nel Prospetto da rilasciare ai soci;
  • nel campo 10, l'importo di campo 6 del corrispondente rigo del quadro RM della presente dichiarazione;
  • nel campo 11, le imposte sul reddito pagate all'estero dell'impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato relative al reddito dei periodi d'imposta precedenti e divenute definitive nel 2006, ammesse in detrazione in relazione alla propria partecipazione nel soggetto estero e fino a concorrenza dell'importo di campo 9;
  • nel campo 12, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti, indicati nella campo 7; l'importo di tali imposte deve essere indicato fino a concorrenza dell'importo risultante dalla seguente somma algebrica: campo 9 + campo 10
  • campo 11; le predette imposte costituiscono infatti credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Si ricorda che il totale dei crediti esposti nei campi 11 e 12 di ciascuno dei righi RS20 ed RS21 compilati nel presente quadro RS deve essere riportato nel rigo RN20, campo 2, quadro RN, della presente dichiarazione;
  • nel campo 13, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma degli importi dei campi 9 e 10 e la somma degli importi dei campi 11 e 12.

Acconto ceduto per interruzione del regime ex art. 116 del TUIR

Nei righi RS22 e RS23, il contribuente partecipante in società fuoriuscite dalla trasparenza, deve indicare:

  • in colonna 1, il codice fiscale della società già trasparente;
  • in colonna 2, il codice "1" se il dichiarante cede il maggior acconto versato; il codice "2", nel caso in cui il dichiarante deve integrare l'acconto da versare;
  • in colonna 3, la data della perdita di efficacia dell'opzione;
  • in colonna 4, in caso di codice "1", l'importo dell'acconto ceduto; in caso di codice "2", l'importo del maggior acconto dovuto.

Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice "1" (cessione dell'acconto), l'importo di colonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN27, col. 1 del presente modello.

Tassa etica

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che esercitano le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza ai fini della determinazione dell'addizionale alle imposte sui redditi istituita con il comma 466 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per l'anno 2006). A tal fine alla colonna 1 del rigo RS24 va indicato l'ammontare del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalle predette attività. Si ricorda che ai fini della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o dei compensi. Nella colonna 2 va indicato l'ammontare dell'addizionale, pari al 25 per cento dell'importo di cui alla colonna 1.
Il materiale pornografico e di incitamento alla violenza è individuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal citato comma 466.

Ammortamento dei terreni

L'articolo 36, comma 7, del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come sostituito dal D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni dalla legge 4 novembre 2006, n. 286 ha stabilito che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e delle quote dei canoni leasing deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono (si veda la voce "Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", nelle "Novità del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").
La presente sezione va compilata al fine di evidenziare il valore del terreno incorporato nel valore del predetto fabbricato. A tal fine nella colonna 1 del rigo RS25 va indicato il numero dei fabbricati industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In colonna 2 il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella colonna 3 va indicato il numero degli altri fabbricati industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella colonna 4 il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.
Nella colonna 1 del rigo RS26 va indicato il numero dei fabbricati non industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In colonna 2 il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella colonna 3 va indicato il numero degli altri fabbricati non industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella colonna 4 il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.

Vedere in APPENDICE, voce "Fabbricati"

Rideterminazione dell'acconto

Nel rigo RS27 va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato relativo al periodo d'imposta 2006, utilizzando il metodo storico, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-quinquies del decreto legge n. 203 del 2005. Pertanto, ai fini della determinazione dell'acconto con il metodo storico, si assume quale imposta del periodo precedente quella rideterminata in base alla disposizione citata. Si precisa inoltre, che ai sensi dell'art. 2, comma 72, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2006 ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate all'articolo 164, comma 1, del TUIR.

In particolare nel rigo RS27, va indicato:

  • in colonna 1, il reddito relativo al periodo d'imposta precedente rideterminato; in tale rigo va considerato anche l'importo del reddito rideterminato da parte della società che ha imputato il reddito ai sensi dell'articolo 5 e/o dell'articolo 116 del TUIR;
  • in colonna 2, l'imposta del periodo d'imposta precedente rideterminata;
  • in colonna 3, l'importo dell'acconto relativo al presente periodo d'imposta, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2.