Tregua fiscale

Le novità
 

20/03/2023 -Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” – Ulteriori chiarimenti interpretativi (circolare n. 6)

15/03/2023 - Definizione agevolata liti pendenti, attivo il servizio web per l’invio delle domande (comunicato stampa)

14/02/2023 - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) (risoluzione n. 6)

02/02/2023 - Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate (provvedimento)

30/01/2023 - Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (provvedimento)

30/01/2023 - Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (provvedimento)

27/01/2023 - Legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” (circolare n.2)

13/01/2023 - Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (circolare n. 1)

La definizione agevolata delle comunicazioni d’irregolarità

La Legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale.

L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Per agevolare i contribuenti nella determinazione dell’importo residuo da versare, con sanzioni ridotte, è stato predisposto un apposito foglio di calcolo - xlsx (versione 1.4).

La definizione delle irregolarità formali

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Si tratta, in linea di massima, delle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.

Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

La definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione 

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.
Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
È possibile pagare gli importi:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
Per maggiori dettagli consulta il sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

La legge di Bilancio 2023 consente la definizione agevolata in adesione o in acquiescenza degli atti del procedimento di accertamento relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una condizione di maggiore favore per il contribuente, che può usufruire, oltre che di una riduzione più vantaggiosa della misura sanzionatoria ordinariamente applicabile, di maggior tempo per poter rateizzare i versamenti. In particolare, la disciplina interessa gli accertamenti con adesione (relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, inviti al contraddittorio, notificati entro il 31 marzo 2023), gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023.

Sono esclusi dalla definizione agevolata tutti gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure – articolo 5-quater, Dl 167/1990).

Il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni pari a 1/18 del minimo previsto per legge, nel caso degli accertamenti con adesione, o della riduzione a 1/18 dell’importo irrogato, nel caso degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione e degli atti di recupero.

Per gli atti di accertamento con adesione la definizione si perfeziona con il pagamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione degli stessi, dell’intero importo dovuto o della prima rata.

Per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione nonché per gli atti di recupero la definizione si perfeziona con il pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, dell’intero importo dovuto o della prima rata.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È esclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione.

Il provvedimento del 30 gennaio 2023 del Direttore dell’Agenzia delle entrate ha previsto, al punto 3.2, che «Gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione»; i contribuenti possono quindi chiedere all’Ufficio che ha emesso l’atto di elaborare il piano di rateizzazione prescelto.

Per agevolare i contribuenti nella valutazione del piano di rateazione da adottare è stato predisposto anche un apposito foglio di calcolo - xlsx (versione 1.0).

La definizione agevolata delle liti pendenti

Legge di Bilancio 2023 consente di definire in maniera agevolata le liti pendenti in cui è parte l’Agenzia. In particolare, si possono definire le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
La definizione si perfeziona con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, e con l’invio della domanda da presentare entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio.

Lo stralcio dei debiti fino a mille euro

La legge di Bilancio 2023 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Per maggiori dettagli consulta il sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.