I diritti del contribuente

Lo Statuto dei diritti del Contribuente previsto dalla legge del 27 luglio 2000, n. 212, dà attuazione ai principi di democraticità e trasparenza a cui deve essere improntato il rapporto tra Fisco e cittadini. Stabilisce i diritti che il contribuente può far valere e i doveri che l'amministrazione pubblica deve rispettare. Disciplina anche gli istituti di tutela del contribuente nei confronti degli uffici tributari (diritto di interpello e Garante del contribuente). Di seguito, l’indicazione di alcuni diritti:

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE
L’Amministrazione finanziaria deve assicurare la conoscenza delle leggi e delle disposizioni amministrative in materia fiscale e diffondere – anche attraverso la pubblicazione sul sito proprio sito web - tempestivamente ed efficacemente tutti gli atti di prassi dalla stessa emanati.

DIRITTO ALLA CONOSCENZA DEGLI ATTI
L’Amministrazione deve assicurare che il contribuente conosca gli atti a lui destinati.

DIRITTO ALLA CHIAREZZA E ALLA MOTIVAZIONE DEGLI ATTI
Per assicurare la maggiore chiarezza e trasparenza, tutti gli atti di accertamento o di liquidazione dei tributi devono essere motivati.

 

DIRITTO ALLA TUTELA DELLA BUONA FEDE
I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione, della correttezza e della buona fede.

 

DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE
L’Amministrazione finanziaria riconosce al contribuente il diritto di poter estinguere l’obbligazione tributaria compensando i propri debiti con eventuali crediti verso il Fisco.

 

DIRITTO DI INTERPELLO
In alcuni casi e nei modi previsti dalla norma (ad esempio,  quando vi sono “obiettive condizioni di incertezza” circa l’applicazione della normativa), il contribuente, prima di porre in essere un determinato comportamento, può chiedere il parere dell’Amministrazione finanziaria, esercitando il diritto d’interpello. Se questa non risponde nei termini previsti, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza nel caso d’interpello ordinario o entro 120 giorni per le altre tipologie di interpello, il silenzio equivale a condivisione della soluzione proposta dal contribuente e vale come silenzio assenso.
Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria non riesca a fornire una risposta all’istanza, sulla base dei documenti allegati, può chiedere all’istante, una sola volta, l’integrazione di quanto presentato. In questo caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.
La risposta all’istanza di interpello non è impugnabile, ad eccezione di quella resa in relazione ad un interpello disapplicativo, avverso la quale può essere “proposto ricorso unitamente all’atto impositivo”.

DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE IN CASO DI VERIFICA
Gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali devono essere svolte “sulla base di esigenze effettive” di indagine e controllo, in modo da recare il minimo intralcio possibile alle attività del contribuente. La verifica presso la sede del contribuente non deve durare più di 30 giorni lavorativi, prorogabili per altri 30 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine indicati e motivati dal dirigente dell’Ufficio.

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE
Il Garante è un organo monocratico con il compito di tutelare il contribuente e difenderne i diritti, istituito presso ogni Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate e presso le analoghe strutture delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Sulla base delle segnalazioni scritte dei contribuenti riguardanti disfunzioni o irregolarità il Garante può:

  • richiedere  documenti e chiarimenti agli uffici;
  • sollecitare gli uffici a esercitare il potere di autotutela per l’annullamento e la rettifica dei provvedimenti fiscali di accertamento e di riscossione;
  • vigilare sul corretto svolgimento delle verifiche fiscali;
  • verificare che sia assicurata la chiara e tempestiva conoscibilità dei provvedimenti fiscali, dei modelli per gli adempimenti e delle relative istruzioni.

Il Garante, alla luce delle segnalazioni ricevute e delle attività svolte, presenta una relazione semestrale al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Nel rapporto con il Fisco, i cittadini possono:

  • contestare nel merito le richieste del Fisco che si considerano errate presentando un’istanza di autotutela;
  • utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso quando si accorgono di aver commesso degli errori;
  • evitare le liti fiscali utilizzando gli strumenti che hanno a disposizione ossia l’acquiescenza, l’accertamento con adesione, la conciliazione, il reclamo e la mediazione;
  • tutelare la propria posizione giuridica presentando ricorso alle Commissioni Tributarie.

E’ utile segnalare anche il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62) e il Regolamento di indipendenza ed autonomia tecnica del personale delle Agenzie Fiscali (D.P.R. del 16 gennaio 2002, n. 18) che stabiliscono i principi e i doveri a cui il personale delle Agenzie fiscali deve attenersi nello svolgimento dell’attività professionale al servizio della collettività.

Legge 27 luglio 2000, n. 212, da ultimo modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.