Menu della sezione Definizione agevolata delle controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione

Come si perfeziona

Entro il 16 gennaio 2023, per ciascuna controversia autonoma (una per ogni atto impugnato) deve essere presentata una autonoma domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, e deve essere effettuato un distinto versamento.

Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, senza possibilità di rateazione, ed è esclusa la compensazione.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

La definizione si perfeziona con la tempestiva presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti, salvo l’eventuale notifica del diniego. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.