Menu della sezione Definizione agevolata delle controversie tributarie Dl n 119 2018

Come si perfeziona la definizione

Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma (una per ogni atto impugnato) deve essere presentata una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, e deve essere effettuato un distinto versamento.

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o, nel caso in cui gli importi dovuti siano superiori a 1.000 euro, in un massimo di venti rate trimestrali; in quest’ultimo caso, entro il 31 maggio 2019 deve essere versata la prima rata. Le rate successive alla prima vanno versate entro il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione.

Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.