Come richiedere i servizi Fiscali dell'Agenzia delle entrate con una mail

In questa pagina sono descritte le modalità per richiedere i servizi fiscali tramite mail. Per accedere ai servizi catastali e ipotecari consultare la pagina Come richiedere i servizi Catastali e Ipotecari dell’Agenzia delle entrate.

Durante l’emergenza legata all'infezione COVID-19 l'Agenzia ha potenziato tutti i canali alternativi al contatto diretto presso gli uffici (ai quali è ora possibile accedere solo su appuntamento) consentendo così di ottenere i servizi dell’Agenzia delle entrate direttamente da casa. L’elenco dei servizi disponibili in modalità telematica (in alcuni casi anche senza autenticazione) è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, alla pagina Home > Servizi > Tutti i servizi filtrando per “Tipologia di servizio” i Servizi online oppure utilizzando la ricerca per parole chiavi.

È possibile inoltre richiedere i seguenti servizi, non erogabili tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio territoriale, allegando la documentazione indicata:

ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE PERSONE FISICHE

  • Modello AA4/8 debitamente compilato e sottoscritto (in analogico o in digitale)
  • copia di un documento di identità riconosciuto dalle autorità italiane

ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE AI NEONATI

  • Modello AA4/8 debitamente compilato e sottoscritto (in analogico o in digitale) da uno dei genitori
  • copia di un documento di identità, riconosciuto dalle autorità italiane, del genitore che sottoscrive il modello
  • attestato di nascita del neonato rilasciato dall'ospedale
  • autocertificazione in cui il sottoscrittore dichiara il proprio status di genitore del neonato


ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE A PERSONE NON FISICHE

  • Modello AA5/6 debitamente compilato e sottoscritto (in analogico o in digitale) dal legale rappresentante
  • copia di un documento di identità riconosciuto dalle autorità italiane del legale rappresentante
  • documentazione comprovante l'esistenza della persona non fisica di cui si chiede l'attribuzione del codice fiscale


DUPLICATO TESSERA SANITARIA

L’Agenzia delle entrate emette esclusivamente il duplicato della Tessera sanitaria, successivamente recapitato a mezzo posta presso la residenza del contribuente: gli Uffici territoriali non emettono in tempo reale la TS plastificata.

La richiesta del duplicato può essere effettuata tramite i servizi telematici disponibili nella sezione Servizi > Tessera sanitaria.

Il numero seriale della Tessera Sanitaria è consultabile accedendo all’Area riservata del sito Sistema TS: tale dato non è a disposizione degli Uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate.


RICHIESTA CERTIFICATI

  • Istanza sottoscritta dal richiedente e contenente sempre un recapito telefonico
  • copia di un documento in corso di validità del richiedente
  • eventuale delega alla presentazione a mezzo e-mail/PEC della richiesta e alla ricezione del certificato
  • eventuale copia di un documento in corso di validità del delegato
  • F24 debitamente quietanzato – I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
    * 1538 - a titolo di tributi speciali
    * 1599 - a titolo di imposta di bollo
    Per maggiori dettagli si rinvia al tariffario regionale

Nota bene: nel caso in cui il certificato sia composto da più di una pagina e sia necessario pagare ulteriori somme per tributi speciali, l'Ufficio prima di rilasciare il certificato chiederà la relativa integrazione.


CONSULTAZIONE E STAMPA CERTIFICAZIONE UNICA (cd. CU)

La Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro è facilmente consultabile e stampabile dal proprio cassetto fiscale, accedendo all’Area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE o CNS.

Per maggiori dettagli su tali modalità è possibile consultare la pagina Accesso ai servizi


REGISTRAZIONE ATTI DIVERSI DALLE LOCAZIONI (Comodati, preliminari, verbali di assemblea, etc.)

Il soggetto tenuto alla registrazione dell'atto può richiederla producendo tramite e-mail o PEC la seguente documentazione:

  • scansione della scrittura privata da registrare sottoscritta con firma autografa dalle parti e una sua copia, i cui file, in formato .PDF dovranno essere denominati originale1 e originale2
  • scansione del modello 69 di richiesta registrazione sottoscritto da una delle parti obbligate a richiedere la registrazione
  • copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente la registrazione/firmatario del modello 69
  • copia della quietanza del modello F24 ordinario attestante l’avvenuto versamento dell’imposta di registro indicando come Codice Tributo, 1550, mentre come anno di riferimento, l' anno di formazione dell' atto;
  • contrassegni telematici, con data non successiva alla sottoscrizione della scrittura privata, attestanti l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo. Si rammenta che per ogni copia da registrare l’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (409.38 KB) con cui il richiedente la registrazione attesti di essere in possesso dell’originale dell’atto e della sua conformità all'immagine inviata, nonché contestuale impegno a consegnare la documentazione , previo accordo, presso l'Ufficio in cui è stato registrato.

 

Valutata la documentazione prodotta, l'Ufficio provvederà a registrare l’atto ed a comunicare a mezzo PEC l’avvenuta registrazione con l’indicazione degli estremi.

Il richiedente la registrazione è tenuto a depositare l’atto in originale, previo accordo, presso l'Ufficio in cui è stato registrato.


ACCORDI DI RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

ATTENZIONE: gli accordi di rinegoziazione (in aumento o diminuzione) del canone di locazione possono essere registrati telematicamente.
Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa e alla pagina dedicata

Qualora l’utenza non professionale non riesca a comunicare telematicamente la riduzione di canone, la documentazione può essere inviata all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso cui è stato registrato il contratto di locazione.

In particolare, gli accordi di riduzione del canone di locazione non sono soggetti a registrazione in termine fisso, ma rientrano tra gli atti che possono essere soggetti a registrazione volontaria.

Nello specifico, la registrazione volontaria (la registrazione è comunque opportuna, in quanto rende opponibile il contenuto dell’accordo, già produttivo di effetti tra le parti, ai terzi e in particolare all’amministrazione, ai fini del pagamento delle relative imposte sulla base del nuovo canone ridotto ) dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

Pertanto una delle parti può comunicare la riduzione del canone presso l'Ufficio dove è stato registrato il contratto originario, producendo tramite e-mail o pec la seguente documentazione:

  • scansione della scrittura privata da registrare sottoscritta con firma autografa dalle parti il cui file andrà denominato “Riduzione di canone”
  • scansione del modello RLI sottoscritto da una delle parti
  • copia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario del modello RLI
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (409.38 KB) di essere in possesso dell’originale dell’atto e della conformità a questo dell’immagine inviata, resa dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e contestuale impegno a consegnare la documentazione , previo accordo, presso l'Ufficio in cui è stato registrato.

Qualora la scrittura privata contenga, oltre alla riduzione di canone, anche una clausola penale (Attenzione: nel caso in cui sia presente una clausola diversa da quella penale, troveranno applicazione le indicazioni fornite per gli atti privati diversi dalle locazioni), la richiesta di riduzione di canone non sarà più esente e pertanto occorrerà presentare anche:

  • copia della quietanza del modello F24 ordinario attestante l’avvenuto versamento delle imposta di registro dovuta, utilizzando il codice tributo 1550, indicando come anno di riferimento, l’anno di stipula dell’atto
  • contrassegni telematici, con data non successiva alla sottoscrizione della scrittura privata, attestanti l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo. Si rammenta che per ogni copia da registrare l’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe

Valutata la documentazione prodotta, l'Ufficio provvederà a registrare l’atto ed a comunicare a mezzo PEC/e-mail l’esito della richiesta.

Il richiedente la registrazione è tenuto a depositare l’atto in originale, previo accordo, presso l'Ufficio in cui è stato registrato..

Si precisa infine che:

  • nel caso in cui la riduzione del canone non sia definitiva, ma riferita ad un periodo limitato, è opportuno che tale periodo venga determinato, precisando la decorrenza iniziale e finale
  • nel caso in cui il contratto originario non sia in regime di cedolare secca, gli effetti della riduzione del canone sulla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, decorreranno dall’annualità successiva a quella in cui è stata concordato il nuovo canone

Schede riepilogative della documentazione necessaria per richiedere i servizi:

Codici fiscali - pdf 

 

Copie e certificati - pdf 

 

Registrazione atti - pdf 

 

Registrazione degli accordi di riduzione del canone di locazione - pdf