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Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
Che cos'è
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Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 28 giugno 2023
L’istituto, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, consente di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché tali dichiarazioni siano state validamente presentate.
Benefici
L’agevolazione consiste nel pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale irrogabile.
In caso di rateazione delle somme, il mancato pagamento, anche parziale, di una rata entro il termine di scadenza della rata successiva comporta la perdita del beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi.
Per quali violazioni
È possibile regolarizzare:
- tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso, ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione ai periodi d’imposta 2021 e precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata
- le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973, anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.
Non è possibile sanare:
- le irregolarità emerse da controlli automatizzati, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dei commi da 166 a 173
- le irregolarità relative agli obblighi di monitoraggio degli investimenti detenuti all’estero ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167
Attenzione: la misura non è utilizzabile per:
- le violazioni già contestate al momento del versamento del dovuto o della prima rata
- l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato