I gradi di giudizio

Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:

  • in primo grado, dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dagli uffici (delle Agenzie) delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, dagli Enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli agenti e dai concessionari della riscossione;
  • in appello, dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.

Per le controversie di valore fino a 5.000 euro le Corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica.

Contro le sentenze della Corte di giustizia tributaria di secondo grado è possibile ricorrere per Cassazione. Inoltre, sull'accordo delle parti, la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado può essere impugnata direttamente con ricorso per Cassazione (ai sensi dell'art.  62, comma 2-bis, decreto legislativo n. 546 del 1992).

Rientrano nella giurisdizione delle Corti di giustizia tributarie:

  • tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, gli interessi e ogni altro accessorio
  • le controversie di natura catastale, come quelle concernenti, ad esempio, l'intestazione, la delimitazione, l'estensione, il "classamento" dei terreni e l'attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie attinenti l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.