Visto di conformità

Il visto di conformità dei dati riportati in dichiarazione alla relativa documentazione deve essere obbligatoriamente richiesto dai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui, crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui. Può essere richiesto, in alternativa alla presentazione della polizza fideiussoria, per ottenere a rimborso crediti IVA di ammontare superiore a 30.000 euro.

Deve essere, inoltre, obbligatoriamente apposto anche sulle dichiarazioni 730 trasmesse tramite CAF o professionista.

Chi può rilasciare il visto

I soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale sono i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese, gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro e gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti e degli esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Questi ultimi non sono, tuttavia, abilitati a prestare l'assistenza fiscale e ad apporre il visto di conformità sul modello 730.

Adempimenti per l’abilitazione

Per ottenere l’iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o dell'asseverazione, i professionisti devono inviare un’apposita comunicazione preventiva della volontà di esercitare tale facoltà alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente, allegando la necessaria documentazione.

La richiesta di iscrizione nell’elenco informatizzato deve contenere:

  • i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva;
  • il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale;
  • la denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse o, in alternativa una esplicita dichiarazione di non avvalersi di società di servizi per lo svolgimento di tale attività;
  • i dati dell’associazione professionale di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c) del Tuir al quale il professionista è associato, con l’indicazione dei professionisti associati e del rappresentante legale.

In allegato devono essere presentati:

  • la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
  • la polizza assicurativa sulla responsabilità civile, in originale o copia conforme, di cui all’articolo 22 del decreto n. 164 del 1999, la quale deve prevedere una autonoma copertura assicurativa che garantisca il risarcimento dei danni eventualmente provocati ai propri clienti dall’attività prestata per l’assistenza fiscale, il visto di conformità, l’asseverazione e l’eventuale certificazione tributaria (cosiddetto visto pesante), con un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a € 3.000.000 , ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b del decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175, entrato in vigore il 13 dicembre 2014. I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono tenuti ad adeguare il massimale della polizza prima dell’apposizione del visto, anche nell’ipotesi in cui la stessa non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni. Per poter essere abilitati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni 730 , è necessario che la polizza preveda esplicitamente la copertura del rischio relativo al rilascio di visto infedele, di cui all’art. 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in modo da garantire al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme che sono tenuti a pagare gli stessi professionisti. In assenza di tale integrazione, l’abilitazione non contemplerà l’apposizione del visto su tale modello di dichiarazione .
  • la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;
  • la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti indicati nell’articolo 8, comma 1, DM n. 164/1999, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e cioè esplicita dichiarazione:
    1. di non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
    2. di non avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
    3. di non avere commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
    4. di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
    5. di non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti;
  • che non sussistono provvedimenti di sospensione e/o cancellazione dall'Ordine, oppure dai Ruoli dei Periti ed Esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la sub-categoria tributi;
  • la dichiarazione attestante il possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Eventuali variazioni dei dati e degli elementi di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, del citato DM 164/1999, vanno comunicati, a cura del professionista, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, in osservanza del disposto del comma 3 dello stesso articolo 21, a:
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sardegna
Ufficio Gestione Tributi, via Bacaredda, n. 27, 09127 Cagliari

oppure:

dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Al fine di agevolare la presentazione delle richieste possono essere utilizzati:

il fac-simile della comunicazione

il fac-simile della comunicazione per i professionisti operanti in studi associati

il fac-simile della comunicazione per i professionisti che si avvalgono di società di servizi

il fac-simile dell’autocertificazione

Precisazioni sulle modalità per il mantenimento dell'iscrizione

Per mantenere la propria iscrizione nell’elenco informatizzato, il professionista abilitato deve tempestivamente comunicare, alla Direzione Regionale competente, ogni variazione dei dati comunicati e far pervenire il rinnovo della prevista polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate, la precedente polizza sia stata stipulata per più annualità o sia soggetta a rinnovo tacito.

Inoltre, ad ogni scadenza di polizza, deve inviare la dichiarazione su carta intestata, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza e alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 8, comma 1, del citato D.M. 164/1999.

Riferimenti normativi e di prassi

Circolare del 26 febbraio 2015, n. 7/E - pdf

Circolare del 25 settembre 2014, n. 28/E - pdf

Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 (convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102), art.10 - pdf

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 35 - pdf

DM 31 maggio 1999, n. 164 - pdf

Circolare del 23 dicembre 2009, n. 57 - pdf

Nota ai presidenti degli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, protocollo 515 del 10 gennaio 2014. - pdf

Nota ai presidenti degli ordini dei consulenti del lavoro, protocollo 1937 del 27 gennaio 2014. - pdf

Il contenuto delle note inviate agli ordini professionali in formato html navigabile e accessibile