Adempimenti per l'inserimento e il mantenimento nell'elenco informatizzato

In considerazione delle numerose richieste di informazioni che pervengono da parte dei professionisti in merito agli adempimenti necessari per ottenere l’autorizzazione al rilascio del visto di conformità e il mantenimento nell’Elenco informatizzato dei soggetti autorizzati, si ritiene opportuno riassumere le principali regole da osservare che sono riportate nella normativa e prassi vigente.

1. Adempimenti preliminari a carico dei professionisti

Per ottenere l’autorizzazione al rilascio del visto di conformità e/o asseverazione, il professionista deve essere abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali tramite il canale telematico Entratel (nota 1 ).

Prima di presentare la richiesta di autorizzazione al rilascio del visto di conformità è necessario verificare che l’abilitazione Entratel corrisponda all’attività professionale al momento esercitata perché, in caso contrario, il sistema informatico rileva l’anomalia.

Si sono infatti verificati dei casi in cui il professionista aveva ottenuto l’abilitazione Entratel con un requisito soggettivo (es. consulente del lavoro), ed ha richiesto l’abilitazione al rilascio del visto di conformità con un altro titolo professionale successivamente acquisito (es. dottore commercialista).

In presenza di tale discordanza deve essere richiesta la variazione della categoria professionale all’Ufficio territoriale che ha rilasciato l’abilitazione Entratel.

1.1 Comunicazione preventiva e Autorizzazione

Per poter rilasciare il visto di conformità, i professionisti devono ottenere l’iscrizione nell’Elenco informatizzato dei soggetti legittimati all’apposizione del visto di conformità, tenuto dall’Agenzia delle Entrate, e a tal fine devono effettuare un’apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale.

Detta comunicazione, disciplinata dall’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, deve contenere le seguenti informazioni:

  1. i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva;
  2. il domicilio e i luoghi ove è esercitata la professione;
  3. la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale relativi delle società di servizi delle quali il professionista intenda avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, specificando le attività da affidare alle stesse (nota 2 );
  4. denominazione, codice fiscale e partita IVA dell’eventuale associazione professionale, di cui all’articolo 5, comma 3, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nell’ambito della quale il professionista esercita l’attività di assistenza fiscale, specificando i nominativi degli altri professionisti associati e la relativa attività professionale esercitata (nota 3 ).

Molti professionisti omettono l’indicazione dei dati di cui ai predetti punti 3. e 4.

Qualsiasi variazione relativa alle informazioni o ai requisiti contenuti nella comunicazione preventiva deve essere comunicata, alla Direzione Regionale di competenza, entro 30 giorni da quando si verifica, come stabilito dal terzo comma del citato articolo 21. Prescrizione che viene raramente rispettata dai professionisti abilitati.

 

1.2 Documenti da allegare alla comunicazione preventiva

  1. copia della polizza assicurativa integrale, ai sensi dell’art. 22 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, con la relativa quietanza di pagamento del premio;
  2. dichiarazione, resa ai sensi degli articoli. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza;
  3. dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, del suddetto decreto e cioè:
    • non avere riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. (c.d. Patteggiamento) per reati finanziari;
    • non avere procedimenti pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
    • non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di IVA e imposte sui redditi;
    • non trovarsi in una delle condizioni di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo1990, n. 55, come sostituito dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Antimafia);
  4. fotocopia di un documento d’identità.

2. Requisiti della polizza assicurativa

  • la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni e/o asseverazione, ai sensi dell’articolo 35 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione. Infatti il professionista abilitato può apporre il visto di conformità su qualsiasi modello di dichiarazione (730, Unico e IVA) e rilasciare l’asseverazione degli studi di settore (art. 35 D.lgs. 241/1997)
  • il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero di visti rilasciati e comunque non deve essere inferiore a euro 1.032.913,80 (nota 4 )
  • la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti e deve garantire la completa copertura dei danni subiti dal contribuente
  • deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa di cessazione della polizza.

La polizza assicurativa stipulata dal professionista per i rischi professionali può essere utilizzata quale garanzia, ai sensi del già citato art. 22, purché preveda una autonoma copertura assicurativa per ogni eventuale danno causato nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale svolta dal professionista abilitato ed abbia un massimale, dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello previsto dalla norma.

La polizza assicurativa potrà essere stipulata anche a nome dell’associazione professionale, ma deve comunque fornire le garanzie di cui sopra e riportare i nominativi dei singoli professionisti assicurati per l’esercizio dell’attività in argomento.

Le polizze prive dei predetti requisiti non possono essere accettate e pertanto, nelle more della regolarizzazione, può essere ritardata la decorrenza dell’iscrizione nell’Elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di rilascio del visto di conformità.

Si segnala che sono frequenti i casi di polizze non conformi ai requisiti previsti dalla normativa e prassi vigente (art. 22 del D.M. 164/1999 e Circ. 57 del 2009). Le non conformità riguardano soprattutto:

  • la descrizione dell’attività assicurata o perché viene erroneamente circoscritta alla fattispecie del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA per le compensazioni dei crediti IVA o perché fa esclusivo riferimento al visto di conformità tralasciando l’asseverazione che, nonostante l’assenza di casi di rilascio obbligatorio, è nella facoltà del contribuente richiederne l’attestazione così come sancito dal citato art. 35, comma 3, del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
  • l’omessa previsione, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza, del ” totale risarcimento dei danni denunciati nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo”
  • sono frequenti i casi in cui le condizioni di polizza, pur riportando l’estensione quinquennale per la denuncia dei sinistri, omettono la frase “indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo”, richiesta dalla citata circolare n. 57 del 2009 al paragrafo 4. Tale omissione comporta una richiesta da parte di questo Ufficio di apposita integrazione. Infatti l’assenza di tale dicitura quasi sempre implica una limitazione all’estensione quinquennale (c.d. postuma quinquennale) per la contestuale presenza nelle “Condizioni Generali di Assicurazione” di clausole che inficiano l’estensione quinquennale per alcune fattispecie di cessazione della polizza (nota 5 )
  • l’omessa attestazione che “il massimale della polizza è adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero di visti di conformità e delle asseverazioni rilasciati”, così come sancito dall’articolo 22 del D.M. 164/1999. Si evidenzia che il massimale minimo assicurato (euro 1.032.913,80), imposto dal citato articolo 22, non esime il professionista da una valutazione della congruità di quest’ultimo rispetto al suo ipotetico rischio, per cui è necessario che compaia in polizza l’attestazione della congruità del massimale
  • la presentazione della polizza incompleta; in genere priva delle Condizioni Generali di assicurazione nonostante siano sempre richiamate dalle polizze stipulate per l’esercizio dell’attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità.

3. Mantenimento nell’Elenco dei soggetti abilitati. Adempimenti

Il professionista, per mantenere l’iscrizione nell’Elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, è tenuto ad inviare il rinnovo della polizza assicurativa, al massimo entro 30 giorni dalla scadenza della stessa, come disposto dall’articolo 21, comma 3, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 (nota 6 ).

Il professionista deve garantire la continuità della copertura assicurativa e il tempestivo pagamento del premio, per cui la data di decorrenza del rinnovo della polizza dovrà corrispondere alla scadenza della precedente copertura assicurativa e il pagamento del premio dovrà risultare nella quietanza effettuato entro la data di decorrenza della nuova polizza.

Si evidenzia che sono molto frequenti i casi di omessa presentazione del rinnovo della polizza assicurativa nonché i casi di consegna di polizze non idonee per la conferma dell’iscrizione nell’Elenco informatizzato.

In mancanza di una polizza idonea il professionista sarà cancellato dall’Elenco per rinuncia all’iscrizione e, per poter essere iscritto nuovamente, dovrà produrre una nuova e completa comunicazione, ai sensi dell’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e la nuova iscrizione avrà decorrenza dalla data di presentazione della nuova richiesta.

Si elencano le principali anomalie riscontrate:

  • la data d’inizio della validità della polizza non coincide con la scadenza della polizza precedente, determinando un periodo di assenza della copertura assicurativa, che comporta la cancellazione dall’Elenco informatizzato dei soggetti abilitati
  • il premio assicurativo è pagato in data successiva alla data d’inizio della validità della polizza riportata nel contratto di assicurazione, il che comporta uno spostamento dell’inizio di validità della stessa per effetto di una clausola, che è sempre presente nelle “Condizioni Generali di Assicurazione”, che sancisce: “il periodo di validità della polizza ha decorrenza dal giorno indicato nella scheda purché sia pagato il relativo premio, diversamente la polizza ha effetto dal giorno del pagamento del premio” , clausola che viene espressamente approvata mediante apposita sottoscrizione dell’assicurato. In tali casi, venendo a mancare il presupposto della continuità della copertura assicurativa, il professionista dovrà richiedere la cancellazione dall’Elenco informatizzato con decorrenza dal giorno della scadenza della precedente polizza e, all’occorrenza, produrre una nuova comunicazione preventiva, ai sensi dell’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, cui conseguirà una nuova iscrizione con decorrenza dalla data di presentazione di quest’ultima
  • viene prodotta una polizza stipulata con una società di assicurazione diversa da quella presentata con la richiesta di iscrizione che non contiene tutte le condizioni particolari previste dalla normativa e prassi vigente (art. 22 del D.M. 164/1999 e Circ. 57 del 2009), cui consegue la richiesta di integrazione delle clausole mancanti e il conseguente differimento dell’inserimento dei dati del rinnovo della polizza nell’Elenco dei soggetti abilitati. In tali casi il l’iscrizione è sospesa finché non viene regolarizzata la copertura
  • mancato invio entro trenta giorni dalla scadenza della polizza rinnovata.

4. Controlli da parte del professionista

L’apposizione del visto di conformità presuppone, come noto, una serie di controlli, che oltre ad essere elencati dall’articolo 35 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e dall’articolo 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 sono disciplinati anche da alcune importanti circolari (Circolare n. 134 del 17.6.1999, circolare 57 del 23.12.2009- par. 7- 7.1 e 7.2, circolare n. 1 del 15.01.2010 e circolare n. 12 del 12.03.2010 ) alle quali si rinvia per i necessari approfondimenti.

In particolare con la circolare n. 57 del 2009 sono state diramate specifiche istruzioni relativamente ai controlli da effettuare in funzione del rilascio del visto di conformità per le dichiarazioni IVA.

5. Sanzioni

Per completezza si richiamano le violazioni nell’esercizio dell’attività professionale che possono limitare o inibire l’attività relativa al rilascio del visto di conformità.

Articolo 39, 1° comma, D.Lgs. 9.7.1997 n. 241

Infedele attestazione dei controlli: sanzione da 258 euro a 2.582 euro.

In caso di violazioni gravi e ripetute l’Amministrazione Finanziaria può sospendere l’autorizzazione ad apporre il visto di conformità per un periodo da 1 a 3 anni.

Se le violazioni persistono, dopo la sospensione l’Amministrazione può inibire il rilascio del visto di conformità.

Articolo 25, 1° e 2° comma, D.M. 31 maggio 1999, n. 164

Violazioni alle disposizioni degli articoli 21 (adempimenti e requisiti inerenti l’esercizio del rilascio visto conformità), 22 (garanzia) e 23 (rilascio del visto in relazione a dichiarazioni predisposte e scritture contabili tenute dal professionista) del medesimo decreto: sanzione: revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Articolo 8 del D.M. 31 luglio 1998, comma 1, lettere f), g) ed h)

Inadempienze agli obblighi derivanti dal medesimo decreto (Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni) sanzione: revoca dell’abilitazione al sevizio telematico (Entratel).

La revoca dell’abilitazione al servizio telematico, implica la conseguente cancellazione dall’Elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, costituendo un presupposto per ottenere l’abilitazione in argomento.

Per rendere più capillare l’informazione e con l’intenzione di ridurre sensibilmente i casi di cancellazione dei professionisti inseriti nell’Elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, è chiesto cortesemente agli ordini regionali dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di informare i propri iscritti circa il contenuto della presente.

La necessità di ricorrere all’intervento degli Ordini professionali nasce dal fatto che la pubblicazione delle principali regole da rispettare per ottenere l’abilitazione al rilascio del visto di conformità, nonché della relativa normativa e prassi, nel sito Internet di questa Direzione regionale, nel menù Servizi → Visto di conformità, non ha prodotto gli effetti desiderati posto che circa il 70% delle richieste di autorizzazione e di mantenimento delle stesse pervengono incomplete.

Si chiede inoltre che, nello spirito di collaborazione cui sono improntati i reciproci rapporti, questo Ufficio venga informato tempestivamente dei provvedimenti di sospensione o radiazione dall’Ordine, la cui iscrizione costituisce presupposto per il mantenimento dell’autorizzazione al rilascio del visto di conformità.

Allegati:


Note al testo

1. Nell’ipotesi in cui il professionista, senza partita IVA e senza abilitazione telematica, eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di un’associazione professionale, di cui all’articolo 5, comma 3, lett. c), del TUIR, in cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b) del DPR n. 322 del 1998, lo stesso può essere abilitato al rilascio del visto di conformità qualora i requisiti del possesso della partita IVA e dell’abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all’associazione professionale, purché lo comunichi nella richiesta di autorizzazione. E’ comunque il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del visto di conformità e di conseguenza non saranno prese in considerazione istanze presentate a nome di studi o di associazioni professionali.

2. L’articolo 23, comma 1, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, stabilisce che i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da un società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare n. 12/E del 12 marzo 2010 (par. 1.1) che nel caso di società di servizi con più di due soci la maggioranza assoluta del capitale sociale può essere posseduta anche da più professionisti che siano abilitati al rilascio del visto di conformità.

3. Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una associazione professionale di cui all’articolo 5, comma 3, lett. c), del TUIR, si evidenzia che è il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del visto di conformità, per cui ogni altro professionista appartenente all’associazione che non sia personalmente autorizzato non può apporre il visto di conformità. Di conseguenza non saranno prese in considerazione istanze presentate a nome di studi o di associazioni professionali.

4. E’ importante che nella polizza sia espressamente attestata la congruità del massimale garantito, perché il minimo stabilito dall’art. 22 del citato D.M. 31 maggio 1999, n. 164 potrebbe non essere sufficiente a coprire il rischio.

5. Esempio: estensione agli eredi solo su espressa richiesta da effettuarsi, in tempi brevissimi, a cura degli stessi e dietro pagamento di un ulteriore premio e contestuale limitazione ad un periodo inferiore ai 5 anni.

6. Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui ai commi 1 e 2, sono comunicati all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verificano (art. 21, c.3, DM 164/1999).

Cagliari, 10 gennaio 2014