Pace fiscale
La “pace fiscale”, prevista dal decreto legge n. 119 del 2018, comprende una serie di misure che consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, versando le imposte dovute senza applicazione di sanzioni e interessi.
Attenzione: Per informazioni sulle misure della definizione agevolata previste dalla legge di Bilancio 2023, vi invitiamo a consultare l’area tematica Tregua fiscale.
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
È possibile definire - con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni e interessi - gli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e gli atti di recupero, notificati entro il 24 ottobre 2018, a condizione che non siano stati impugnati e che siano ancora impugnabili.
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
E’ possibile definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, consegnati entro il 24 ottobre 2018, a condizione che non sia stato ancora ricevuto un invito al contraddittorio o notificato un avviso di accertamento. Per avvalersi della definizione agevolata si deve presentare la dichiarazione entro il 31 maggio 2019 e pagare le imposte autoliquidate senza applicazione di sanzioni e interessi.
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per le società e associazioni sportive dilettantistiche
E' possibile per le società e le associazioni sportive dilettantistiche definire il rapporto tributario relativo agli atti del procedimento di accertamento con il pagamento del 50% delle maggiori Ires e Irap, dell’intero importo della maggiore Iva, beneficiando dello sconto del 95% delle sanzioni e interessi, nonché dello sconto integrale degli accessori.
Definizione agevolata delle cartelle di pagamento
Riapertura dei termini per la “Rottamazione –ter” e il “Saldo e stralcio”.
Definizione delle irregolarità formali
È possibile regolarizzare le irregolarità formali, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva, dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018. La definizione si perfeziona con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.