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Che cos'è - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (legge di bilancio 2023)

Ultimo aggiornamento: 27 aprile 2023

L’articolo 1, commi da 179 a 185, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente la definizione degli atti di accertamento con adesione, degli avvisi di accertamento e di quelli di rettifica e di liquidazione, nonché degli atti di recupero con applicazione delle sanzioni in misura ridotta rispetto a quella ordinariamente applicabile in caso di adesione o di acquiescenza.

Si tratta di una forma di definizione che prevede una condizione di maggiore favore per il contribuente, che può usufruire, oltre che di una riduzione della misura sanzionatoria ordinariamente applicabile in caso di adesione o di acquiescenza, di un maggior lasso di tempo per poter rateizzare i versamenti.

Quali sono gli atti definibili 

La definizione riguarda gli accertamenti con adesione (articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) relativi a:

  • processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
  • avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023;
  • inviti al contradditorio notificati entro il 31 marzo 2023.

Per potersi avvalere della definizione agevolata per tale tipologia di atti è necessario che l’adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023.

Sono inoltre definibili gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (primo gennaio 2023) e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023.

Sono invece esclusi dalla definizione agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. La preclusione riguarda entrambe le edizioni della citata procedura di collaborazione volontaria e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.

L’articolo 17, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, ha inoltre previsto la possibilità di definire in maniera agevolata anche gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023.

In cosa consiste l’agevolazione

Il contribuente può definire il rapporto tributario relativo agli atti sopra indicati beneficiando della riduzione delle sanzioni pari a 1/18 del minimo previsto per legge, nel caso degli accertamenti con adesione, ovvero della riduzione a 1/18 delle sanzioni irrogate, nel caso degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione e degli atti di recupero.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023 - pdf  ha disciplinato le modalità di attuazione della definizione agevolata. In particolare, al punto 3.2 è previsto che «Gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione»; i contribuenti possono quindi chiedere all’Ufficio che ha emesso l’atto di elaborare il piano di rateizzazione prescelto.

Per agevolare i contribuenti nella valutazione del piano di rateazione da adottare è stato predisposto anche un apposito foglio di calcolo - xlsx (versione 1.0).