Come e dove richiedere la voltura

I notai e i pubblici ufficiali diversi dai notai eseguono i diversi adempimenti legati allo stesso atto immobiliare inviando online all’Agenzia un solo modello: il Modello Unico Informatico. Questo modello, infatti, può contenere anche le domande di voltura catastale. Dopo averlo compilato direttamente dal pc con il software UniMod, i documenti vengono trasmessi in via telematica agli uffici provinciali - Territorio dell’Agenzia attraverso la piattaforma Sister, che consente di abilitarsi al servizio “Presentazione atti immobiliari”.

Nelle successioni ereditarie, invece, spetta a chi ha presentato la dichiarazione di successione (cioè agli eredi, ai loro tutori o curatori, agli amministratori dell'eredità o agli esecutori testamentari), presentare la domanda di volture. La presentazione può avvenire utilizzando

  • i modelli cartacei (per i fabbricati e/o per i terreni), disponibili presso gli Uffici Provinciali – Territorio e scaricabili anche dal sito Internet dell’Agenzia;
  • il software “Voltura 2.0 – Telematica” in modalità offline. È stata, infatti, implementata un’apposita funzionalità, finalizzata a consentire la presentazione in front-office, su supporto USB, del file in formato .xml predisposto con “Voltura 2.0 – Telematica”, oppure del medesimo file firmato digitalmente, in formato .p7m. Tale funzionalità, in particolare, consente anche ai soggetti diversi da quelli iscritti a categorie professionali abilitate di presentare domande di volture, compilate mediante “Voltura 2.0 – Telematica”, in modalità offline. I suddetti file potranno, altresì, pervenire all’Ufficio attraverso gli ordinari canali alternativi, già utilizzati per “Voltura 1.1” (ora dismesso), unitamente all’ulteriore documentazione, come da relativa prassi. Per ogni ulteriore dettaglio, si veda anche il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 10 febbraio 2021, prot. n. 40468, e relativo allegato tecnico.

Dopo aver registrato la dichiarazione di successione presso un Ufficio delle Entrate, il contribuente ha trenta giorni di tempo per presentare la domanda di volture all’Ufficio Provinciale - Territorio dell’Agenzia competente. Può scegliere di recarsi presso quello più vicino alla sede delle Entrate dove ha registrato la successione, oppure quello nella cui circoscrizione si trovano i beni trasferiti.

In alternativa, la dichiarazione può essere spedita per posta raccomandata o per posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell’Ufficio Provinciale - Territorio competente.

In caso di spedizione postale occorre allegare anche:

  • la ricevuta del pagamento della somma dovuta eseguito su conto corrente postale dell’Ufficio o tramite il modello F24 Elide, oppure apporre sulla domanda di volture i contrassegni “marca servizi” e “marca da bollo”, disponibili presso i rivenditori autorizzati. Al riguardo, si precisa che la “marca servizi” va utilizzata per versare i tributi speciali catastali, mentre la “marca da bollo” per corrispondere l’imposta di bollo;
  • la fotocopia di un documento di identità valido
  • una busta affrancata per la restituzione della ricevuta
  • il proprio recapito (posta elettronica, numero telefonico) e il domicilio per eventuali comunicazioni.

In caso, invece, di trasmissione tramite PEC, è possibile pagare esclusivamente attraverso il versamento su conto corrente postale dell’Ufficio o tramite il modello F24 Elide e si dovrà inviare la stessa documentazione (ad eccezione della busta affrancata) scansionata in formato “.pdf”, e l’eventuale delega (gli allegati non devono superare complessivamente la dimensione di 3 Megabyte).

È possibile delegare un'altra persona alla presentazione della domanda. In questo caso, è necessario allegare alla documentazione anche la delega oppure la lettera di incarico professionale firmata dal dichiarante e dal tecnico designato e copia, in carta libera, di un documento di identità del dichiarante.

Gli immobili devono essere indicati nella domanda di voltura con gli identificativi catastali utilizzati nella dichiarazione di successione e presenti all’attualità negli atti del catasto. Per evitare incongruenze in sede di registrazione della domanda di voltura, prima di redigere la dichiarazione di successione, è opportuno richiedere una visura catastale e verificare che le variazioni catastali precedenti siano state regolarmente registrate nella banca dati.

Se il soggetto cedente o il de cuius (cioè la persona che ha lasciato l'eredità) non è intestato in catasto, si dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che chiarisca i passaggi intermedi mancanti. Nel caso di altro atto traslativo, i passaggi mancanti verranno indicati direttamente nello stesso atto.

L'Agenzia esegue le opportune verifiche e, se necessario, provvede alle rettifiche d'ufficio, apponendo eventualmente una riserva che viene notificata agli intestatari con uno specifico atto di accertamento.

Contro l'atto di accertamento, è possibile ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, competente per territorio, secondo le modalità e i termini previsti.

Nel caso in cui il de cuius sia stato titolare del diritto di usufrutto, il nudo proprietario deve presentare la voltura catastale per la riunione di usufrutto con le stesse modalità: in tal caso, si deve allegare una dichiarazione sostitutiva del certificato di morte.